Cassazione Civile, Ordinanza n. 18674/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per due poste: il saldo passivo di un conto corrente e, soprattutto, il pagamento di importi relativi a quindici crediti asseritamente ceduti pro solvendo e rimasti insoluti, derivanti da operazioni di anticipazione su ricevute bancarie/fatture. L’opponente otteneva in primo grado la revoca integrale del decreto. In appello, la decisione favorevole alla cessionaria veniva confermata solo sul credito da Ri.Ba. insolute, mentre la parte relativa al conto corrente non era più in discussione. In cassazione la società debitrice deduceva: difetto di prova della cessione in blocco e della riconducibilità del credito all’oggetto della cessione; insufficienza della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; incertezza dell’individuazione dei crediti ceduti; nullità della cessione per indeterminatezza dell’oggetto; mancata prova dell’effettiva anticipazione delle somme, con contestazione della natura reale dello sconto bancario; omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello; erronea applicazione del principio di non contestazione e mancata prova del credito tramite documentazione bancaria ritenuta insufficiente in un giudizio ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo che la prova della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. e della ricomprensione del singolo credito possa essere fornita con ogni mezzo, anche tramite elementi presuntivi e argomenti di prova, e che la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non fosse sindacabile nei limiti del ricorso per cassazione. Ha invece accolto i motivi dal quinto all’ottavo, rilevando che la cessionaria, agendo come creditrice, aveva l’onere di allegare e provare il fatto costitutivo del credito, compresa l’effettiva erogazione delle somme anticipate; in assenza di tale specifica allegazione non poteva operare il principio di non contestazione a carico della debitrice. La Corte d’appello aveva quindi errato nel fondare la decisione sulla mancata contestazione di un fatto non previamente allegato e nel ritenere provato il credito senza la necessaria dimostrazione dell’avvenuta anticipazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nella cessione di crediti in blocco la prova della cessione e della riferibilità del singolo credito può essere fornita con ogni mezzo; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un elemento valutabile dal giudice di merito, non l’unico mezzo possibile.
Il creditore che agisce per il pagamento deve allegare e provare il fatto costitutivo del proprio diritto, inclusa l’effettiva erogazione delle somme anticipate nel caso di sconto/anticipazione su fatture o Ri.Ba.
Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati dalla controparte; non può supplire alla mancanza di allegazione del fatto costitutivo del credito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio motivazionale denunciato, senza autonoma ratio decisoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma i motivi corrispondenti sono stati dichiarati inammissibili o infondati a seconda dei profili.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione.
Richiamato per sostenere l’indeterminatezza dell’oggetto della cessione; la censura è stata respinta sul punto della prova della cessione.
Richiamato per dedurre la nullità della cessione per indeterminatezza dell’oggetto; non accolto nei motivi esaminati.
Richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
Richiamato nel motivo che contestava la prova del credito, senza assorbire la ratio della decisione.
Richiamato per la natura dello sconto bancario e per l’onere di provare l’effettiva anticipazione delle somme.
Richiamato per censurare l’uso di certificazioni bancarie ritenute non sufficienti, in un giudizio ordinario, a provare da sole il credito.
Massime di principio
- Nelle cessioni di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la prova della cessione e dell’inclusione del singolo credito può essere fornita con ogni mezzo di prova, anche tramite elementi presuntivi e argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un mezzo rilevante ma non esclusivo.
- La verifica circa la riferibilità del credito ceduto al singolo rapporto controverso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Il principio di non contestazione opera solo sui fatti che siano stati previamente allegati in modo specifico dalla parte che ne intende trarre vantaggio; non può colmare la mancanza di allegazione del fatto costitutivo del credito.
- Chi agisce in giudizio come creditore deve provare non solo il titolo negoziale o la successione nel credito, ma anche tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, inclusa, quando rilevante, l’effettiva erogazione delle somme finanziate o anticipate.
- Nelle operazioni di anticipazione su fatture o sconto improprio, la mera produzione di documenti bancari o delle ricevute non basta, da sola, a dimostrare l’effettivo pagamento dell’anticipazione se tale circostanza è costitutiva del credito fatto valere.
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