Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22529/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale per l’anno 2004, l’amministrazione finanziaria contestava a una società l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e recuperava a tassazione imposte ritenute illegittimamente compensate o non versate. Mentre era pendente l’impugnazione dell’avviso di accertamento, l’ufficio emetteva dapprima una cartella per il 50% di imposte e interessi, poi iscriveva a ruolo straordinario l’intero importo dell’avviso, escluse le sanzioni. La società impugnava la cartella, ma i giudici di merito respingevano il ricorso. In cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello, per il richiamo alla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la sola messa in liquidazione volontaria non basta a integrare il fondato pericolo per la riscossione e che occorreva valutare concretamente la situazione patrimoniale e l’attività della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e fondato il secondo. Ha affermato che la liquidazione volontaria di una società, di per sé, non integra il "fondato pericolo per la riscossione" richiesto per l’iscrizione a ruolo straordinario, perché la liquidazione è una fase fisiologica e regolata della vita societaria, funzionale al soddisfacimento dei creditori. Occorrono invece ulteriori elementi concreti, riferibili alla condotta del contribuente, a eventi esterni o a irregolarità della procedura di liquidazione, idonei a evidenziare il rischio per l’erario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura sulla motivazione è stata ritenuta inammissibile perché la CTR aveva comunque svolto una autonoma valutazione della legittimità del ruolo straordinario, sicché l’eventuale richiamo alla decisione di primo grado era estraneo alla ratio decidendi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione prospettati come violazione di legge.

  • art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973

    La sola messa in liquidazione della società non basta a integrare il fondato pericolo per la riscossione richiesto per il ruolo straordinario; servono ulteriori circostanze concrete.

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata insieme all’art. 11 quale base dell’iscrizione a ruolo straordinario.

  • art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per la cartella emessa nelle more del giudizio per una parte delle imposte e degli interessi.

  • art. 2484 c.c.

    La liquidazione è descritta come fase della vita della società successiva a una causa di scioglimento e strumentale all’estinzione.

  • art. 2487 c.c.

    Il liquidatore ha il compito di convertire il patrimonio residuo in denaro per soddisfare prima i creditori e poi i soci.

  • art. 2489 c.c.

    Attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione; il liquidatore è tenuto a operare con diligenza qualificata ed è responsabile dei danni in caso di inadempimento.

  • art. 2491 c.c.

    Prevede la possibilità per i liquidatori di richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti se i fondi non bastano a soddisfare i creditori; è richiamato anche come base della responsabilità del liquidatore per pagamenti preferenziali o inadempimenti.

  • artt. 2490 e 2492 c.c.

    Sono richiamati per evidenziare che la fase di liquidazione è governata da bilanci specifici, da redigersi secondo legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell’iscrizione a ruolo straordinario, il fondato pericolo per la riscossione non può essere desunto in modo automatico dalla sola messa in liquidazione della società, neppure se volontaria.
  • La liquidazione societaria è una fase fisiologica e controllata della vita dell’ente, finalizzata al realizzo dell’attivo e al soddisfacimento dei creditori; non costituisce, di per sé, un indice di insolvenza o di pregiudizio per l’erario.
  • Il fondato pericolo per la riscossione richiede elementi ulteriori e concreti, quali condotte del contribuente, eventi esterni o irregolarità nella procedura liquidatoria, idonei a rendere verosimile la compromissione del credito.
  • Nel processo tributario, il giudice d’appello deve valutare autonomamente la legittimità dell’atto impugnato; il mero richiamo alla decisione di primo grado non è decisivo se la ratio decidendi poggia su una valutazione propria.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoAmministratori
RamiTributiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.