Cassazione Civile, Ordinanza n. 22529/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale per l’anno 2004, l’amministrazione finanziaria contestava a una società l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e recuperava a tassazione imposte ritenute illegittimamente compensate o non versate. Mentre era pendente l’impugnazione dell’avviso di accertamento, l’ufficio emetteva dapprima una cartella per il 50% di imposte e interessi, poi iscriveva a ruolo straordinario l’intero importo dell’avviso, escluse le sanzioni. La società impugnava la cartella, ma i giudici di merito respingevano il ricorso. In cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello, per il richiamo alla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la sola messa in liquidazione volontaria non basta a integrare il fondato pericolo per la riscossione e che occorreva valutare concretamente la situazione patrimoniale e l’attività della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e fondato il secondo. Ha affermato che la liquidazione volontaria di una società, di per sé, non integra il "fondato pericolo per la riscossione" richiesto per l’iscrizione a ruolo straordinario, perché la liquidazione è una fase fisiologica e regolata della vita societaria, funzionale al soddisfacimento dei creditori. Occorrono invece ulteriori elementi concreti, riferibili alla condotta del contribuente, a eventi esterni o a irregolarità della procedura di liquidazione, idonei a evidenziare il rischio per l’erario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura sulla motivazione è stata ritenuta inammissibile perché la CTR aveva comunque svolto una autonoma valutazione della legittimità del ruolo straordinario, sicché l’eventuale richiamo alla decisione di primo grado era estraneo alla ratio decidendi.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione prospettati come violazione di legge.
art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973
La sola messa in liquidazione della società non basta a integrare il fondato pericolo per la riscossione richiesto per il ruolo straordinario; servono ulteriori circostanze concrete.
art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata insieme all’art. 11 quale base dell’iscrizione a ruolo straordinario.
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per la cartella emessa nelle more del giudizio per una parte delle imposte e degli interessi.
art. 2484 c.c.
La liquidazione è descritta come fase della vita della società successiva a una causa di scioglimento e strumentale all’estinzione.
art. 2487 c.c.
Il liquidatore ha il compito di convertire il patrimonio residuo in denaro per soddisfare prima i creditori e poi i soci.
art. 2489 c.c.
Attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione; il liquidatore è tenuto a operare con diligenza qualificata ed è responsabile dei danni in caso di inadempimento.
art. 2491 c.c.
Prevede la possibilità per i liquidatori di richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti se i fondi non bastano a soddisfare i creditori; è richiamato anche come base della responsabilità del liquidatore per pagamenti preferenziali o inadempimenti.
artt. 2490 e 2492 c.c.
Sono richiamati per evidenziare che la fase di liquidazione è governata da bilanci specifici, da redigersi secondo legge.
Massime di principio
- Ai fini dell’iscrizione a ruolo straordinario, il fondato pericolo per la riscossione non può essere desunto in modo automatico dalla sola messa in liquidazione della società, neppure se volontaria.
- La liquidazione societaria è una fase fisiologica e controllata della vita dell’ente, finalizzata al realizzo dell’attivo e al soddisfacimento dei creditori; non costituisce, di per sé, un indice di insolvenza o di pregiudizio per l’erario.
- Il fondato pericolo per la riscossione richiede elementi ulteriori e concreti, quali condotte del contribuente, eventi esterni o irregolarità nella procedura liquidatoria, idonei a rendere verosimile la compromissione del credito.
- Nel processo tributario, il giudice d’appello deve valutare autonomamente la legittimità dell’atto impugnato; il mero richiamo alla decisione di primo grado non è decisivo se la ratio decidendi poggia su una valutazione propria.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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