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direttiva

Direttiva 2004/106

Direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

Normativa europea32004L0106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/106/CE riorganizza il quadro della cooperazione amministrativa fiscale in materia di accise, in coerenza con l’adozione del regolamento (CE) n. 2073/2004. Essa modifica la direttiva 77/799/CEE, escludendo le accise dal suo ambito e mantenendovi solo imposte dirette e imposte sui premi assicurativi, e abroga nella direttiva 92/12/CEE le disposizioni ormai superate in materia di cooperazione sulle accise. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2005 e applicarle dal 1º luglio 2005.

Modifica il regime UE di cooperazione amministrativa in materia di accise, trasferendo la cooperazione sulle accise al regolamento (CE) n. 2073/2004 e limitando la direttiva 77/799/CEE a imposte dirette e imposte sui premi assicurativi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e disciplina, sul piano della cooperazione tra autorità competenti, lo scambio di informazioni in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi; per le accise, invece, i rinvii normativi vengono spostati al regolamento (CE) n. 2073/2004. La direttiva interviene anche sulla direttiva 92/12/CEE, abrogando alcune disposizioni relative alla cooperazione amministrativa in materia di accise. È prevista una deroga rispetto agli obblighi di recepimento della direttiva 2004/56/CE per la parte concernente le accise.

Modifica del regime di cooperazione amministrativa in materia di accise

La direttiva 2004/106/CE interviene sul quadro della cooperazione amministrativa fiscale per coordinarlo con l’adozione del regolamento (CE) n. 2073/2004. La finalità è razionalizzare e concentrare in un unico strumento le regole relative alle accise, evitando duplicazioni tra direttive e regolamento, e preservando nel contempo la cooperazione per le imposte dirette e per le imposte sui premi assicurativi.

Obiettivi e contesto normativo

I considerando evidenziano che la lotta contro la frode in materia di accise richiede un rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni fiscali degli Stati membri e Commissione, secondo principi comuni. Il legislatore UE osserva inoltre che la direttiva 2004/56/CE aveva imposto modifiche alla direttiva 77/799/CEE con scadenza di recepimento al 1º gennaio 2005, ma poiché dal 1º luglio 2005 le accise non sarebbero più rientrate nella direttiva 77/799/CEE, non era opportuno imporre agli Stati membri l’adozione di misure destinate a diventare rapidamente inutili.

Modifiche alla direttiva 77/799/CEE

L’articolo 1 sostituisce il titolo della direttiva 77/799/CEE, che diventa espressamente relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi. Viene inoltre riscritto l’articolo 1, paragrafo 1, stabilendo che le autorità competenti si scambiano ogni informazione utile a consentire il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché le informazioni relative alle imposte sui premi assicurativi di cui all’articolo 3, sesto trattino, della direttiva 76/308/CEE.

In pratica, la direttiva delimita il campo della direttiva 77/799/CEE, escludendo le accise e confermando che lo scambio informativo continua per le altre imposte ivi considerate.

Modifiche alla direttiva 92/12/CEE

L’articolo 2 abroga tre disposizioni della direttiva 92/12/CEE: l’articolo 15 bis, l’articolo 15 ter e l’articolo 19, paragrafo 6. Si tratta delle norme che, nel sistema previgente, contenevano elementi di cooperazione amministrativa in materia di accise. La loro soppressione è coerente con il trasferimento della disciplina al regolamento (CE) n. 2073/2004.

Rinvio al regolamento (CE) n. 2073/2004

L’articolo 3 stabilisce che, quanto alle accise, i riferimenti alla direttiva 77/799/CEE e alla direttiva 92/12/CEE devono intendersi fatti al regolamento (CE) n. 2073/2004. Si realizza così un effetto di sostituzione normativa: il regolamento diviene il punto di riferimento per la cooperazione amministrativa in materia di accise, mentre le direttive restano rilevanti per gli altri settori di rispettiva competenza.

Recepimento, applicazione e obblighi procedurali

L’articolo 4 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 giugno 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º luglio 2005.

Le misure nazionali adottate devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Deroga espressa rispetto alla direttiva 2004/56/CE

Sempre l’articolo 4, paragrafo 3, prevede una deroga esplicita: in materia di accise, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare e applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/56/CE. La deroga è la conseguenza del fatto che la relativa disciplina viene superata dal nuovo regolamento di cooperazione amministrativa in materia di accise.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riformulazione della direttiva 77/799/CEE

Il titolo della direttiva 77/799/CEE viene sostituito per limitare espressamente il suo ambito alle "imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi". L’articolo 1, paragrafo 1, è riscritto per prevedere lo scambio di ogni informazione utile al corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché delle imposte sui premi assicurativi, escludendo quindi le accise dal campo di applicazione della direttiva.

Abrogazione di disposizioni della direttiva 92/12/CEE

Sono abrogati l’articolo 15 bis, l’articolo 15 ter e l’articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/12/CEE, eliminando dalla direttiva generale sulle accise le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa ormai assorbite dal nuovo regolamento (CE) n. 2073/2004.

Rinvio al regolamento (CE) n. 2073/2004

Per le accise, i riferimenti alla direttiva 77/799/CEE e alla direttiva 92/12/CEE devono intendersi fatti al regolamento (CE) n. 2073/2004, che concentra le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia di accise.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2005 e applicarle dal 1º luglio 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

Deroga alla direttiva 2004/56/CE

In deroga all’articolo 2 della direttiva 2004/56/CE, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare e applicare le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva per quanto riguarda le accise, poiché il relativo regime è destinato a cessare di applicarsi e viene sostituito dal regolamento (CE) n. 2073/2004.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàcooperazione amministrativaacciseimposte diretteimposte sui premi assicurativi

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