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Sentenza

Sentenza n. 207/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento emesso dal dirigente del Terzo Settore – Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed Edilizia del Comune di Termini Imerese, prot. n. -OMISSIS- dell''8 giugno 2021, notificato il 10 successivo, con il quale è stata “dichiarata inefficace” la Segnalazione Certificata di Inizio Attività comunicata dai ricorrenti con nota 23 marzo 2021, prot. n. -OMISSIS- per eseguire i lavori di completamento dell''edificio sito in Termini Imerese, contrada -OMISSIS- e di tutti gli eventuali atti presupposti e consequenziali connessi con il provvedimento impugnato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/4/2022: (per l’annullamento) del provvedimento emesso dal dirigente del Terzo Settore – Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed Edilizia del Comune di Termini Imerese, prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2022, notificato il 26 successivo con il quale è stata annullata la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 29 settembre 2008 ed emesso il diniego della relativa richiesta di condono edilizio tendente alla esecuzione dei lavori di completamento dell'edificio sito in Termini Imerese, contrada -OMISSIS-, oltre che del provvedimento emesso dal dirigente del Terzo Settore – Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale ed Edilizia del Comune di Termini Imerese prot. n. -OMISSIS- dell''8 giugno 2021, notificato il 10 successivo, con il quale è stata “dichiarata inefficace” la Segnalazione Certificata di Inizio Attività comunicata dai ricorrenti con nota 23 marzo 2021, prot. n. -OMISSIS- per eseguire i lavori di completamento dell'edificio sito in Termini Imerese, contrada -OMISSIS- nonché di tutti gli eventuali atti presupposti e consequenziali connessi con il provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202101589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di inefficacia della SCIA per il completamento di un edificio e successivo annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria, con diniego della relativa istanza di condono

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata per completare un edificio realizzato abusivamente prima del 1° ottobre 1983 e la successiva autotutela comunale sulla concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2008. Deducevano, in sintesi, la violazione degli artt. 31, comma 2, e 43 della legge n. 47/1985, sostenendo che l'edificio fosse stato ultimato e quindi sanabile; la violazione della disciplina regionale sulla fascia di rispetto costiera, assumendo che il manufatto fosse situato oltre i 150 metri dalla battigia; il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, il difetto di presupposto, l'illogicità, l'irragionevolezza, la contraddittorietà con precedenti determinazioni amministrative e la violazione del giusto procedimento. Con i motivi aggiunti lamentavano inoltre l'adozione dell'annullamento oltre il termine dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e in assenza dei relativi presupposti, nonché l'insussistenza della decadenza della concessione in sanatoria e l'erroneità dell'accertamento relativo alla fascia costiera. Il Comune aveva ritenuto illegittima la sanatoria perché l'edificio non era stato completato nei termini e ricadeva nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia; aveva inoltre ritenuto che la falsa o decettiva rappresentazione della distanza consentisse l'intervento anche oltre i termini ordinari dell'autotutela.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto alla SCIA, ha ritenuto decisivo l'accertamento che il fabbricato ricadesse nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia. La distanza deve essere misurata orizzontalmente secondo la linea più breve tra l'edificio e il punto più vicino di contatto tra mare e terraferma, considerando anche la costa rocciosa; non è legittimo effettuare una misurazione trasversale diretta verso una spiaggia più distante per escludere gli scogli dalla linea di riferimento. La rappresentazione fornita dai ricorrenti è stata quindi ritenuta non veritiera o comunque decettiva e l'accertamento è stato considerato autonomamente sufficiente a legittimare gli atti impugnati. Il vincolo costiero, in quanto assoluto e direttamente efficace anche nei confronti dei privati, prevale sulle diverse previsioni urbanistiche. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, che ha ritenuto non fondata la questione sull'efficacia diretta del divieto costiero anche per il periodo antecedente alla legge regionale interpretativa del 1991. Ha inoltre ritenuto che la concessione in sanatoria avesse perso efficacia per il mancato completamento dei lavori nei termini e che l'intervento comunale costituisse sostanzialmente presa d'atto della decadenza del titolo. In ogni caso, la falsa rappresentazione della distanza dalla battigia giustificava l'intervento oltre il termine ordinario dell'art. 21-nonies; il TAR ha anche richiamato la non rilevanza di tale termine in presenza di un vincolo assoluto e l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Le censure sullo stato di completamento dell'edificio sono state ritenute non decisive, poiché l'opera risultava comunque non sanabile e non completabile per la violazione del vincolo costiero. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e dei precedenti contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976

    Prevede il divieto di edificazione nella fascia di 150 metri dalla battigia; secondo il TAR, il vincolo è assoluto, inderogabile e rileva anche direttamente nei confronti dei privati.

  • art. 2 l.r. Sicilia n. 15/1991

    È norma di interpretazione autentica che ha chiarito l'efficacia diretta del divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia anche nei confronti dei privati sin dall'entrata in vigore della disciplina del 1976.

  • art. 6 l.r. Sicilia n. 17/1994

    Concorre a confermare l'efficacia del vincolo costiero nei confronti dei privati.

  • art. 31, comma 2, l. n. 47/1985

    Rileva ai fini della verifica dell'ultimazione delle opere entro i limiti necessari per la sanatoria edilizia; nel caso concreto, tuttavia, la questione è risultata non decisiva rispetto all'assoluta insanabilità derivante dal vincolo costiero.

  • art. 43 l. n. 47/1985

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla sanabilità e al completamento dell'opera, ma ritenuto non idoneo a superare il vincolo assoluto di inedificabilità.

  • art. 22 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina la SCIA utilizzata dai ricorrenti per il completamento dell'edificio; la SCIA non può produrre effetti in presenza di un vincolo assoluto di inedificabilità.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Il termine ordinario per l'annullamento d'ufficio non impedisce l'intervento quando il titolo sia stato ottenuto mediante una rappresentazione decettiva dei fatti; il TAR ha inoltre richiamato la non rilevanza del termine in presenza di un vincolo assoluto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il TAR ne ha richiamato l'applicabilità, ritenendo comunque non invalidante la violazione formale del termine in ragione della natura vincolata della situazione e dell'irrimediabile insanabilità dell'intervento.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato, alla luce della giurisprudenza dell'Adunanza plenaria, per le conseguenze degli interventi non completati e privi dei requisiti di autonomia e funzionalità.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale strumento di accertamento di conformità per opere minori, ma non utilizzabile per conservare un manufatto ricadente in una fascia di inedificabilità assoluta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio, relative alla sospensione del giudizio e all'attualità dell'interesse.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è stata ritenuta necessaria per il ricorso introduttivo, mentre la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale ha escluso la necessità di ulteriori rinvii per i motivi aggiunti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 72/2025

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'efficacia diretta del divieto costiero nei confronti dei privati e alla sua applicazione temporale.

Massime di principio

  • Il divieto regionale di edificazione entro 150 metri dalla battigia costituisce un vincolo assoluto e inderogabile, direttamente efficace anche nei confronti dei privati e prevalente sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici.
  • La distanza dalla battigia deve essere misurata orizzontalmente lungo la linea più breve tra l'edificio e il punto più vicino di contatto tra mare e terraferma; la presenza di una costa rocciosa non consente di escludere dalla misurazione la linea di contatto con gli scogli, salvo che tra gli scogli e la costa intercorra uno specchio d'acqua.
  • Una SCIA non può produrre effetti legittimanti né consentire il completamento di un manufatto quando risulti la violazione di un vincolo assoluto di inedificabilità.
  • La rappresentazione decettiva della situazione di fatto posta a fondamento di un titolo edilizio consente all'amministrazione di intervenire anche oltre il termine ordinario previsto per l'annullamento d'ufficio; in presenza di un vincolo assoluto e di insanabilità dell'opera, il decorso del termine non consolida il titolo illegittimo.
  • La concessione edilizia in sanatoria che imponga termini per l'inizio e il completamento dei lavori perde efficacia per l'inerzia del beneficiario quando tali termini siano decorsi senza esecuzione delle opere; il successivo intervento comunale può limitarsi a prendere atto della decadenza del titolo.
  • Quando un manufatto non è sanabile per la violazione di un vincolo assoluto di inedificabilità, le contestazioni sul suo concreto stato di completamento non sono decisive, poiché l'insanabilità rende comunque inidonei sia il titolo originario sia la successiva attività di completamento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziVincoli e piani paesaggisticiAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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