Cassazione Penale, Ordinanza n. 34682/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 20 novembre 2025 della Corte d’appello di Milano, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione previsto dall’art. 385 c.p. e aveva applicato la recidiva, pur assolvendolo dall’imputazione di falso. Con il ricorso ha contestato l’affermazione di responsabilità per l’evasione e l’applicazione della recidiva, chiedendo una diversa valutazione delle fonti probatorie. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. Ha inoltre affrontato l’obiezione di incompatibilità tra la responsabilità per evasione e l’assoluzione dal falso: l’assoluzione era fondata sulla mancata certezza che l’imputato sapesse dell’esercizio abusivo della professione da parte di Baltazar, circostanza che non escludeva che l’imputato si fosse allontanato giorni prima del rilascio del certificato né che questo attestasse falsamente l’effettuazione della visita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze sulla responsabilità per evasione e sulla recidiva sollecitassero una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e riproducessero censure già correttamente esaminate dal giudice d’appello. Ha escluso la contraddizione tra la condanna per evasione e l’assoluzione dall’imputazione di falso, poiché le due statuizioni si fondavano su profili diversi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
le censure proposte dal ricorrente, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e all'applicazione della recidiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito
La Corte ritiene inammissibili le censure sulla responsabilità per evasione quando, anziché indicare un vizio ammissibile di legittimità, sollecitano una nuova o alternativa lettura delle fonti probatorie già valutate dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie; le censure che si risolvono in tale richiesta sono inammissibili.
- La riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito non fonda un valido ricorso per cassazione quando non individua un effettivo vizio sindacabile.
- L’assoluzione da un’imputazione di falso per mancata prova della conoscenza dell’altrui esercizio abusivo della professione non è necessariamente incompatibile con la responsabilità per evasione, se l’assoluzione non esclude che l’imputato si sia allontanato prima del rilascio del certificato né che il certificato attestasse una visita non effettuata.
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