Cassazione Civile, Sentenza n. 8045/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sull'assunzione in ruolo di una cattedra per la classe di concorso AD01: il MIUR sosteneva che la nomina originariamente destinata all'anno scolastico 2009/2010, dopo essere rimasta incompiuta, fosse stata 'accantonata' e poi riproposta per il 2010/2011 con retrodatazione giuridica al 1.9.2009; pertanto il Ministero giustificava la decorrenza anteriore e il mantenimento della titolarità sulla base delle graduatorie 2009/2010 (in particolare a favore di Mandari). Massaro chiedeva invece l'assunzione con decorrenza 1.9.2010 sulla base delle graduatorie ad esaurimento 2010/2011, rilevando la mancata prova dell'accantonamento e, in ogni caso, la decadenza di Mandari per mancata accettazione del posto nel termine previsto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del MIUR. Ha confermato il principio che l'accantonamento della cattedra, che legittima la retrodatazione giuridica e l'utilizzo delle graduatorie dell'anno originario, deve essere provato concretamente dall'amministrazione. Poiché il MIUR non ha fornito prova specifica né ha criticato con argomentazione chiara i passaggi fondamentali della sentenza d'appello (che aveva riconosciuto il diritto di Massaro all'assunzione con decorrenza 1.9.2010 e, comunque, aveva rilevato la decadenza di Mandari), il ricorso è stato ritenuto privo di reale portata impugnatoria e pertanto inammissibile. Il MIUR è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore di Massaro.
Norme richiamate
art. 399, comma 1, d.lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 L. 124/1999)
La norma è interpretata in relazione al cosiddetto 'doppio canale' delle nomine: se una nomina viene deliberata per un anno e per qualsiasi ragione non può essere eseguita nei tempi dovuti, l'evento può configurare un 'accantonamento' che conserva la decorrenza giuridica originaria e impone l'uso delle graduatorie dell'annata a cui il posto era inizialmente destinato; tuttavia l'accantonamento deve essere provato dall'amministrazione.
art. 1, comma 605, L. 296/2006
Richiamata dal MIUR in relazione alla disciplina della decorrenza e dei contingenti di assunzione; la Corte ha implicitamente escluso che la norma possa giustificare la retrodatazione senza la prova dell'accantonamento e della destinazione del posto al contingente originario.
art. 360, n. 3 c.p.c. (motivo di cassazione)
Motivazione usata dal ricorrente per censurare la decisione di merito per violazione di norme processuali/sostanziali; la Corte ha ritenuto il motivo privo di efficacia perché non ha fornito una critica specifica e sufficiente ai passaggi argomentativi fondamentali della sentenza impugnata, determinando l'inammissibilità.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma richiamata solo in relazione all'apporto del Sostituto Procuratore Generale che ha depositato le conclusioni; non ha inciso sui decisivi profili di merito della controversia.
Massime di principio
- L'accantonamento di una cattedra, che giustifica la retrodatazione giuridica al precedente anno scolastico e l'applicazione delle graduatorie di quell'anno, deve essere provato con atti o elementi amministrativi concreti; la mera affermazione non è sufficiente.
- In assenza di prova dell'accantonamento, la nomina va valutata con riferimento alle graduatorie dell'anno in cui l'immissione in ruolo è effettivamente avvenuta.
- La decorrenza giuridica (retrodatazione) non può essere automaticamente riconosciuta per evitare un 'aumento' del contingente provinciale: occorre dimostrare la destinazione originaria del posto e l'effettivo accantonamento.
- La decadenza del candidato (per mancata accettazione del posto nei termini) priva quest'ultimo del diritto alla nomina e può legittimare l'assunzione a favore di altro soggetto in graduatoria.
- In sede di cassazione è essenziale che il ricorrente critichi con specificità e precisione i passaggi argomentativi fondamentali della sentenza impugnata: argomentazioni vaghe o generiche comportano l'inammissibilità del ricorso.
- L'onere probatorio in tema di accantonamento e di destinazione del posto grava sull'amministrazione che invoca la retrodatazione o la conservazione del posto per l'anno originario.
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