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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8047/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva di essere destinato, in luogo della Racioppi, al posto disponibile nella scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Spinoso nelle operazioni di mobilità per l'anno 2011/2012. Le questioni principali riguardavano: il computo dell'anno di servizio pre-ruolo 1999/2000 (se dovesse essere considerato anno intero per il punteggio in graduatoria), la rilevanza del diritto alla retribuzione estiva ai fini del riconoscimento dell'annualità, la validità delle date di termine dell'anno scolastico rispetto alle operazioni di scrutinio, la rilevanza di un decreto di ricostruzione di carriera non impugnato e l'attribuzione del punteggio alla Racioppi per la frequenza di un corso di lingua (se fosse richiesta la prova di un titolo/esame o bastasse la sola frequenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Potenza. Ha ritenuto legittimo il computo del punteggio attribuito alla Racioppi perché il servizio pre-ruolo del 1999/2000 era stato prestato ininterrottamente dal 25 gennaio fino all'ultimazione delle operazioni di scrutinio (7-9 giugno), perciò integrava l'annualità prevista dalla normativa (anche ove il ricorrente sostenesse che il contratto fosse formalmente cessato prima degli scrutini). Ha escluso che le norme sul diritto alla retribuzione estiva rilevino ai fini del riconoscimento dell'annualità, essendo rilevanti le norme sul servizio e non quelle sul trattamento economico. Ha inoltre ritenuto che il decreto di ricostruzione della carriera sia atto meramente ricognitivo e non preclusivo di successivi accertamenti sulla effettiva consistenza del servizio. Quanto al punteggio per il corso di lingua, la Corte ha condiviso l'interpretazione della Corte d'Appello secondo la quale il CCNL integrativo richiedeva la «frequenza» e non il conseguimento di un titolo: pertanto la prova della frequenza era sufficiente a maturare il punteggio. I rilievi del ricorrente sono stati considerati, in larga parte, censure di fatto o meri dissensi interpretativi non idonei a fondare la cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 1999, n. 448 (richiamata come L. 124/1999), art. 11 comma 14

    «il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale»

    La Corte ha applicato questa norma per affermare che ai fini del computo dell'annualità rileva la prestazione effettiva del servizio fino all'ultimazione degli scrutini: la presenza in servizio dal 25 gennaio fino agli scrutini è stata ritenuta sufficiente.

  • D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), art. 489 e artt. 485 ss.

    L'art. 489 è stato interpretato in combinato con la L. 124/1999 per definire i criteri di conteggio dell'anno scolastico non di ruolo; gli artt. 485 ss. (decreto di ricostruzione carriera) sono qualificati come atti di gestione meramente ricognitivi, non preclusivi di successivi accertamenti giudiziali o amministrativi.

  • CCNL (contrattazione integrativa) – tabella III lettera H e art. 37

    La Corte d'Appello e la Cassazione hanno ritenuto che la clausola integrativa attribuisca punteggio per la frequenza a corsi di lingua; la contrattazione integrativa richiede la sola frequenza (non espressamente il conseguimento di un titolo) per il riconoscimento del punteggio.

  • D.P.R. 3/1957

    Richiamato in ricorso: la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni rilevanti rispetto ai profili di diritto denunciati con riferimento al d.p.r. 3/1957.

  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (richiamato art. 63 ss.)

    Richiamato tra le norme contestate: la decisione ha privilegiato le norme sul servizio e la loro applicazione concreta rispetto a questioni formali sul rapporto di lavoro.

  • Circolare ministeriale 11 giugno 1999; DM 131/2007; art. 192 co.7 t.u.p.i.; d.lgs. 197/1994 artt. 527 e 528; d.l. 463/1983; d.l. 253/1995

    Richiami normativi evocati dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che molte di queste norme concernano profili procedurali o retributivi non decisivi rispetto al punto centrale (la effettiva prestazione del servizio e la frequenza ai corsi) e non incidono sul corretto computo dell'annualità ai fini della mobilità.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento di un anno di servizio non di ruolo valgono i criteri della durata effettiva (almeno 180 giorni) o della prestazione ininterrotta dal 1° febbraio fino all'ultimazione delle operazioni di scrutinio: il riferimento operativo è l'ultimazione materiale degli scrutini e non necessariamente la data formale di chiusura dell'anno scolastico.
  • La spettanza della retribuzione estiva (trattamento economico) non è determinante per il riconoscimento dell'annualità: rilevano i periodi di servizio effettivamente prestati, non gli elementi meramente retributivi.
  • I vizi formali o la mancata formalizzazione contrattuale (es. rinnovi temporanei per pochi giorni) non escludono l'effettiva prestazione del servizio; se la prestazione è concretamente svolta e accertata in fatto, essa può essere computata ai fini del diritto anche se il rapporto abbia profili irregolari.
  • I decreti di ricostruzione della carriera sono atti di gestione/accertamento meramente ricognitivi e non hanno effetto preclusivo irreversibile: è possibile accertare in sede amministrativa o giudiziaria una diversa effettiva consistenza del servizio.
  • Nell'interpretazione della contrattazione collettiva integrativa si deve partire dalla lettera della clausola e dal suo scopo; se la clausola attribuisce punteggio per la 'frequenza' ai corsi, in assenza di diversa esplicita previsione il conseguimento di un titolo non è necessario per il riconoscimento del punteggio.
  • In Cassazione le censure limitate a contestare il giudizio di fatto della Corte territoriale (frequenza a corsi, continuità del servizio, valutazioni probatorie) sono, salvo errori di diritto, inammissibili: la Corte di legittimità tutela questioni di diritto e interpretazione normativa, non riesamina i fatti pacificamente accertati.

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