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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8051/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo S.N.A.F. aveva denunciato ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970 la condotta antisindacale di FORESTAS per aver negato un locale idoneo per l'attività sindacale e per non aver comunicato il numero complessivo e i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni. FORESTAS ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che S.N.A.F. non fosse organizzazione rappresentativa nel comparto regionale (quindi priva delle prerogative sindacali richieste) e invocando precedenti pronunce passate in giudicato che avrebbero escluso la legittimazione di S.N.A.F. alle prerogative successive all'entrata in vigore della L.R. 12/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da FORESTAS sia il ricorso incidentale. Ha confermato il principio secondo cui il godimento delle prerogative sindacali dipende dalla partecipazione alle trattative per i contratti collettivi applicabili alle strutture interessate e ha ritenuto corretta l'interpretazione della normativa regionale che richiede, per l'Ente Foreste, una rappresentatività minima del 5% a livello del comparto regionale. Per il periodo storico rilevante (2013) la rappresentatività richiesta risultava soddisfatta; perciò le pronunce precedenti citate da FORESTAS riguardavano contesti contrattuali diversi e non pregiudicavano la decisione. Quanto al ricorso incidentale relativo all'accesso alle informazioni sui permessi sindacali, la Corte ha riconosciuto in linea di principio un diritto di informazione tra organizzazioni sindacali per controllare la legalità e la proporzionalità nella fruizione dei permessi, ma ha escluso il diritto di S.N.A.F. a ottenere dati disaggregati per la sola provincia di Oristano perché non era stato dimostrato un concreto e motivato interesse collegato alla normativa collettiva che disciplina la ripartizione su base regionale. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e le spese compensate.

Norme richiamate

  • legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 28

    Articolo invocato per la contestazione dell'antisindacalità: tutela delle attività sindacali e sanzionabilità di comportamenti che ne ostacolano l'esercizio nei luoghi di lavoro.

  • legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 19

    Richiamato come principio del sistema privatistico: il godimento delle prerogative sindacali dipende dalla partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per i contratti collettivi applicabili.

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 42

    Equivalente pubblico del principio privatistico: le prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni derivano dalla partecipazione alle trattative collettive; norma usata nel richiamo per l'articolazione del diritto alle prerogative.

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 43, co. 12

    Riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali ad adeguate forme di informazione e accesso agli atti sulla rappresentatività: indicazione del principio generale di disponibilità di informazioni necessarie al controllo intersindacale.

  • Legge Regionale Sardegna n. 31/1998, art. 60

    Stabilisce la soglia minima di rappresentatività (5%) nel comparto regionale richiesta per partecipare alle trattative e fruire delle prerogative nell'ambito dell'Ente Foreste, criterio cui la Corte ha fatto riferimento.

  • L.R. Sardegna n. 24/1999 art. 9 (come modificato dall'art. 6 L.R. 12/2002)

    Disciplina il sistema contrattuale per l'Ente Foreste rinviando al CCNL di diritto privato e al CIRL di diritto pubblico e regolando la composizione dell'organismo datoriale: la Corte interpreta tale normativa in armonia con il principio nazionale di rappresentatività per l'accesso alle prerogative.

  • CIRL (Contrattazione Integrativa Regionale) art. 1 parte III (CIRL 2004/2007) - clausola di proporzionalità

    Norma collettiva che prevede la ripartizione proporzionale del monte-ore dei permessi sindacali a livello regionale; la sua portata ha inciso sulla valutazione del diritto di accesso alle informazioni richieste dallo S.N.A.F.

  • Costituzione, art. 39

    Richiamato come principio di effettività del pluralismo sindacale che deve informare l'interpretazione della normativa regionale.

  • Costituzione, art. 97

    Richiamato per il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, a fondamento dell'esigenza di trasparenza e informazione nella gestione dei permessi sindacali.

Massime di principio

  • La titolarità delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro pubblici e privati dipende dalla partecipazione dell'organizzazione sindacale alle trattative per il contratto collettivo applicabile alle unità/strutture interessate; la rappresentatività va valutata rispetto al livello collettivo rilevante (es. comparto regionale) e al momento storico della vicenda.
  • Accertamenti e giudicati relativi alla rappresentatività o all'esercizio delle prerogative sindacali riferiti a contesti contrattuali o a periodi diversi non hanno effetto automatico sulle situazioni successive se mutano il quadro normativo o fattuale; ogni periodo va dunque valutato sulla base dell'assetto esistente all'epoca del comportamento denunciato.
  • Le organizzazioni sindacali riconosciute come rappresentative per il livello contrattuale pertinente (anche con soglie percentuali stabilite da normativa regionale) possono rivendicare le prerogative; l'amministrazione deve rispettare quelle regole salvo che non emerga un concreto motivo giuridico per escluderle.
  • Il diritto delle organizzazioni sindacali ad ottenere informazioni dagli enti pubblici (per verificare il rispetto di regole di proporzionalità e di imparzialità nella concessione di permessi) esiste, ma richiede che il richiedente dimostri un concreto e motivato interesse collegato alla normativa collettiva: l'informazione deve essere coerente con l'ambito e la granularità previsti dalla fonte regolativa (regionale vs provinciale).
  • In caso di diniego di locali sindacali o di informazioni, il ricorso secondo l'art. 28 L. 300/1970 è lo strumento appropriato; tuttavia il successo dipenderà dalla dimostrazione della rappresentatività nel livello contrattuale pertinente e della rilevanza temporale dei fatti contestati.
  • Le amministrazioni pubbliche devono bilanciare il diritto di informazione e controllo delle organizzazioni sindacali con il principio del buon andamento e dell'imparzialità (art. 97 Cost.), valutando richieste informative sulla base di concrete esigenze di verifica della legalità e della proporzionalità.

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