Sentenza n. 4945/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'accertamento del diritto di accesso ed estrazione copia dei documenti chiesti con, inviata a mezzo PEC il 06.06.2025, prot. n. 0034740/2025 e data 10.06.2025, avente ad oggetto “Immobile sito in Aversa (Ce), al Viale della Libertà n. 72, riportato al NCEU del Comune di Aversa (Ce) al Fg. 4, p.lla 5006 subb. 2, 3, 4, proprietà Congregazione Discepole di Santa Teresa del Bambino Gesù e condotto in locazione dalla Oliva Moda S.a.s. di Romano Sabrina e C. giusta contratto di locazione commerciale (reg. Agenzia delle Entrate n. 010761Serie 3T del 21.11.2019). Nonché per l’annullamento: del silenzio rifiuto e/o rigetto e/o diniego serbato dal Comune di Aversa (perfezionatosi il 7.07.2025) in ordine alla suddetta istanza di accesso agli atti inviata il 06.06.2025 E per la condanna del resistente all’esibizione dei documenti ivi partitamente indicati, mediante visione ed estrazione di copia degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso ai titoli edilizi e commerciali relativi all'immobile di proprietà della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria dell'immobile ha chiesto al Comune di Aversa, con istanza del 6 giugno 2025, di poter visionare ed estrarre copia degli eventuali titoli edilizi e commerciali relativi all'immobile locato a un'impresa commerciale. L'istanza era finalizzata a tutelare le proprie ragioni nei confronti della conduttrice, anche in relazione al mancato pagamento dei canoni, alla risoluzione del contratto di locazione, ai lavori interni asseritamente eseguiti senza comunicazione o assenso della proprietaria e all'eventuale erronea inclusione nel contratto di locazione di ulteriori subalterni. Il Comune è rimasto silente, determinando un diniego tacito. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione ad agire della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. La proprietaria è soggetto interessato, poiché titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale alla tutela delle proprie ragioni nei confronti della conduttrice. Il giudice ha richiamato il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni necessarie al bilanciamento con altri interessi tutelati dall'art. 24 della l. 241/1990. È stato quindi ordinato al Comune di Aversa di esibire la documentazione richiesta, nei limiti dei documenti esistenti ed effettivamente detenuti, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
l'art. 22 comma 1 lett. b) definisce "interessati" all'accesso i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La proprietaria dell'immobile è legittimata all'accesso perché la richiesta documentale è collegata a una situazione giuridicamente tutelata e serve alla tutela delle sue ragioni nei confronti della conduttrice.
art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 l. 241/1990
Il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi incontra i limiti derivanti dalla necessità di contemperare l'accesso con altri interessi meritevoli di tutela.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile ha un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai titoli edilizi e commerciali relativi al bene quando la conoscenza degli atti è strumentale alla tutela di proprie situazioni giuridiche nei confronti del conduttore o di altri soggetti.
- Ai sensi dell'art. 22 della l. 241/1990, la legittimazione all'accesso documentale richiede il collegamento tra i documenti richiesti e una situazione giuridicamente tutelata, senza che sia necessario dimostrare che l'accesso conduca con certezza a un esito favorevole della controversia sottostante.
- Il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi opera nei limiti del bilanciamento con gli interessi tutelati dall'art. 24 della l. 241/1990.
- In presenza di un'istanza di accesso legittimamente fondata, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti entro un termine determinato, limitandola ai documenti esistenti ed effettivamente detenuti dall'amministrazione.
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