Cassazione Civile, Ordinanza n. 26636/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, originario di un distretto sud-occidentale del Togo, aveva chiesto protezione internazionale deducendo di essere fuggito dal proprio Paese perché si era rifiutato di succedere al padre come capo del villaggio, subendo per questo un'aggressione e riparando prima in Congo, poi in Libia e infine in Italia. La Commissione territoriale aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Venezia aveva respinto l'opposizione; la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione alla protezione umanitaria, lamentando che la Corte d'appello non avesse svolto una effettiva cooperazione istruttoria e non avesse valutato la vulnerabilità personale nonostante l'asserita non credibilità del racconto; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova e sulla cooperazione istruttoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse negato la protezione sussidiaria e umanitaria senza considerare adeguatamente la situazione del Togo, le condizioni del sistema carcerario e giudiziario, l'assenza di tutela effettiva di diritti fondamentali, nonché le violenze patite in Libia e il principio di non refoulement.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi perché connessi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la Corte d'appello aveva assolto agli obblighi di cooperazione istruttoria mediante il richiamo a fonti aggiornate e puntuali sulla situazione del Togo, aveva valutato e motivatamente escluso sia la protezione sussidiaria sia quella umanitaria, e aveva correttamente rilevato la non credibilità del dichiarante e la genericità delle allegazioni. La Cassazione ha ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice presuppone comunque un onere di allegazione circostanziata da parte del richiedente e che, in assenza di allegazioni individualizzate e di COI aggiornate e attendibili specificamente richiamate, le censure non possono sovvertire gli accertamenti di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata effettiva difesa del Ministero, mentre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per censurare la violazione o falsa applicazione di legge in tema di protezione umanitaria e cooperazione istruttoria
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo e vizi motivazionali
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato quale base normativa della protezione umanitaria
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008
richiamato in tema di protezione umanitaria e rilascio del permesso
art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 25 del 2008
richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi istruttori
art. 8, commi 2 e 3, d.lgs. n. 25 del 2008
richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi istruttori del giudice
art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251 del 2007
richiamato per i presupposti della protezione sussidiaria; la Corte ha distinto il diverso regime probatorio della lett. c) rispetto alle lett. a) e b)
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova
art. 8 CEDU
evocato dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti fondamentali e alla protezione umanitaria
art. 100 c.p.c.
richiamato per l'interesse all'impugnazione, da apprezzarsi in relazione alla rilevanza delle allegazioni e delle fonti dedotte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato quanto alla mera costituzione del Ministero ai fini dell'eventuale udienza
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente in tema di onere di allegazione/prova del richiedente
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non elimina l'onere del richiedente di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi della propria esposizione a rischio e di indicare fonti aggiornate e attendibili a sostegno delle censure.
- Per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 il giudice deve verificare d'ufficio la situazione del Paese di origine, ma la censura in cassazione è inammissibilmente generica se non indica specificamente COI aggiornate, pertinenti e decisive.
- Quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto non credibile il racconto e le doglianze siano non individualizzate, non sussiste un obbligo ulteriore di cooperazione istruttoria per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi non può risolversi nella contrapposizione di una diversa lettura del merito senza la puntuale indicazione delle circostanze trascurate e della loro decisività.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione concreta della vulnerabilità personale, ma essa deve fondarsi su allegazioni specifiche e su un quadro fattuale idoneo a dimostrare il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
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