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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26636/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, originario di un distretto sud-occidentale del Togo, aveva chiesto protezione internazionale deducendo di essere fuggito dal proprio Paese perché si era rifiutato di succedere al padre come capo del villaggio, subendo per questo un'aggressione e riparando prima in Congo, poi in Libia e infine in Italia. La Commissione territoriale aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Venezia aveva respinto l'opposizione; la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione alla protezione umanitaria, lamentando che la Corte d'appello non avesse svolto una effettiva cooperazione istruttoria e non avesse valutato la vulnerabilità personale nonostante l'asserita non credibilità del racconto; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova e sulla cooperazione istruttoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse negato la protezione sussidiaria e umanitaria senza considerare adeguatamente la situazione del Togo, le condizioni del sistema carcerario e giudiziario, l'assenza di tutela effettiva di diritti fondamentali, nonché le violenze patite in Libia e il principio di non refoulement.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi perché connessi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la Corte d'appello aveva assolto agli obblighi di cooperazione istruttoria mediante il richiamo a fonti aggiornate e puntuali sulla situazione del Togo, aveva valutato e motivatamente escluso sia la protezione sussidiaria sia quella umanitaria, e aveva correttamente rilevato la non credibilità del dichiarante e la genericità delle allegazioni. La Cassazione ha ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice presuppone comunque un onere di allegazione circostanziata da parte del richiedente e che, in assenza di allegazioni individualizzate e di COI aggiornate e attendibili specificamente richiamate, le censure non possono sovvertire gli accertamenti di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata effettiva difesa del Ministero, mentre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per censurare la violazione o falsa applicazione di legge in tema di protezione umanitaria e cooperazione istruttoria

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo e vizi motivazionali

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato quale base normativa della protezione umanitaria

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato in tema di protezione umanitaria e rilascio del permesso

  • art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi istruttori

  • art. 8, commi 2 e 3, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi istruttori del giudice

  • art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251 del 2007

    richiamato per i presupposti della protezione sussidiaria; la Corte ha distinto il diverso regime probatorio della lett. c) rispetto alle lett. a) e b)

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova

  • art. 8 CEDU

    evocato dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti fondamentali e alla protezione umanitaria

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per l'interesse all'impugnazione, da apprezzarsi in relazione alla rilevanza delle allegazioni e delle fonti dedotte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato quanto alla mera costituzione del Ministero ai fini dell'eventuale udienza

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente in tema di onere di allegazione/prova del richiedente

Massime di principio

  • In materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non elimina l'onere del richiedente di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi della propria esposizione a rischio e di indicare fonti aggiornate e attendibili a sostegno delle censure.
  • Per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 il giudice deve verificare d'ufficio la situazione del Paese di origine, ma la censura in cassazione è inammissibilmente generica se non indica specificamente COI aggiornate, pertinenti e decisive.
  • Quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto non credibile il racconto e le doglianze siano non individualizzate, non sussiste un obbligo ulteriore di cooperazione istruttoria per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi non può risolversi nella contrapposizione di una diversa lettura del merito senza la puntuale indicazione delle circostanze trascurate e della loro decisività.
  • La protezione umanitaria richiede una valutazione concreta della vulnerabilità personale, ma essa deve fondarsi su allegazioni specifiche e su un quadro fattuale idoneo a dimostrare il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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