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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23634/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata ha chiesto il pagamento di prestazioni rese in regime di accreditamento per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il Tribunale aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento di residui crediti relativi alla quota regionale e extraregionale. In appello l'azienda sanitaria aveva dedotto, per la prima volta, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'obbligato al pagamento fosse la Regione Molise ai sensi dell'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, e la Corte d'appello aveva accolto tale tesi, riformando integralmente la sentenza e disponendo anche la restituzione di quanto versato in esecuzione della decisione di primo grado. La ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) nullità per avere la Corte territoriale ravvisato il difetto di legittimazione passiva nonostante un preteso giudicato interno formato in primo grado; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 229 c.p.c. per non aver valorizzato il pagamento parziale eseguito dall'azienda sanitaria come ammissione/confessione della propria legittimazione passiva; 3) violazione delle norme statali e regionali in tema di accreditamento e pagamento delle prestazioni sanitarie, nonché dell'art. 1372 c.c., assumendo che il contratto stipulato, i pagamenti effettuati, i trasferimenti regionali e i provvedimenti di accantonamento delle somme dimostrassero che l'azienda sanitaria fosse il soggetto tenuto al pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo inammissibile il richiamo al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. e infondata la censura sul giudicato interno e sulla pretesa confessione derivante dal pagamento parziale. Ha invece accolto il terzo motivo nei limiti della violazione di legge, affermando che la Corte d'appello aveva applicato una regola generale errata sulla legittimazione passiva nelle controversie relative a prestazioni sanitarie in convenzione. Secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, la legittimazione passiva spetta di regola all'azienda sanitaria locale, salvo che una disposizione di legge regionale o un provvedimento dell'autorità regionale, richiamato nel contratto, individui un diverso ente incaricato del pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di cui al n. 5 non è utilizzabile per censurare l'omesso esame di singoli elementi istruttori o la cattiva valutazione delle prove; il n. 4 è richiamabile solo per errori processuali effettivi, non per contestare il merito della decisione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, indicando se e dove la questione sia stata discussa tra le parti.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per evidenziare che la parte ricorrente non lo aveva neppure evocato a fronte della dedotta violazione del giudicato interno.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è stata invocata per sostenere che il pagamento parziale avrebbe dovuto essere letto come ammissione della legittimazione passiva, censura respinta.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in critica alla valutazione delle prove non legali compiuta dal giudice di merito.

  • art. 229 c.p.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che il pagamento parziale integrasse confessione, ma la Corte ha escluso tale effetto.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 conv. in L. n. 423/1993

    Consente di individuare, in presenza di specifiche previsioni della legge regionale o di un provvedimento dell'autorità regionale richiamato nel contratto, un ente diverso dall'azienda sanitaria quale soggetto incaricato del pagamento; in mancanza, opera la regola generale della legittimazione passiva dell'azienda sanitaria.

  • art. 25 L.R. Molise n. 18/2008

    La Corte lo considera non sufficiente, da solo, a designare l'ASREM quale ente debitore delle prestazioni sanitarie accreditate.

  • art. 3 L.R. Molise n. 9/2005

    È ritenuto insufficiente a fondare l'individuazione dell'ASREM come soggetto tenuto al pagamento.

  • art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992

    Il contratto con la struttura accreditata è il titolo del rapporto obbligatorio; la partecipazione della ASL/ASREM alla convenzione non consente di imputare automaticamente l'obbligazione alla Regione o ad altri terzi.

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto produce effetti solo tra le parti e non verso terzi; quindi il contratto con la struttura accreditata non può far sorgere obbligazioni in capo alla Regione se essa è estranea al rapporto, salvo specifica previsione normativa.

Massime di principio

  • Nel contenzioso per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, la legittimazione passiva spetta in via generale all'azienda sanitaria contraente; il superamento di tale regola richiede una specifica previsione della legge regionale o un atto dell'autorità regionale richiamato nel contratto che individui un diverso ente incaricato del pagamento.
  • La mera circostanza che la Regione finanzi il servizio sanitario o trasferisca risorse all'azienda sanitaria non basta a spostare su di essa la titolarità passiva dell'obbligazione verso la struttura accreditata.
  • Il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992 è il titolo dell'obbligazione patrimoniale tra azienda sanitaria e struttura accreditata e non può, per regola generale, produrre effetti obbligatori verso terzi estranei al contratto.
  • Ai fini del giudicato interno, occorre una statuizione idonea a costituire la minima unità suscettibile di stabilità; se una questione è devoluta con impugnazione anche solo parziale, non si forma giudicato sull'intera sequenza fatto-norma-effetto.
  • Il pagamento parziale di una somma dovuta nel corso del giudizio non integra di per sé confessione della legittimazione passiva, potendo costituire un mero adempimento o un comportamento processuale non univoco.
  • In cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la mancata valutazione di singoli elementi di prova, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniMandato
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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