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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29815/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte di appello di Brescia che, pur avendo riconosciuto la recidiva infraquinquennale, aveva escluso la recidiva reiterata ritenendo che i precedenti reati fossero stati unificati in esecuzione sotto il vincolo della continuazione (ordinanza del Tribunale di Milano del 7.8.2015). Il ricorrente ha sostenuto che la continuazione non esclude la valutazione autonoma di ciascun precedente ai fini della recidiva e che la Corte avrebbe dovuto applicare la recidiva reiterata; di conseguenza le attenuanti generiche non potevano ridurre la pena al di sotto del minimo edittale previsto per la recidiva reiterata (con riflessi sulla diminuzione prevista per il rito). Il ricorso invocava violazione di norme sostanziali e processuali (artt. 69, quarto comma; 81, secondo comma; 99 cod. pen.; art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato lorientamento maggioritario secondo cui la continuazione e la recidiva sono compatibili: la continuazione è una fiction iuris finalizzata al temperamento del trattamento sanzionatorio e non impedisce la valutazione soggettiva della pericolosità del reo ai fini della recidiva. La Corte ha richiamato anche la previsione del quarto comma dell'art. 81 cod. pen. e la giurisprudenza consolidata che ammette la doppia considerazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla qualificazione della recidiva e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione della pena tenendo conto della recidiva reiterata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale del motivo di ricorso per violazione di legge; criterio che consente alla Cassazione di esaminare la questione di diritto dedotta dal Procuratore generale.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Regola la relazione fra attenuanti generiche e recidiva; nel caso contestato il ricorrente sosteneva che le attenuanti non potevano ridurre la pena al di sotto del minimo previsto a seguito dell'applicazione della recidiva reiterata.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di continuazione; la Corte ha osservato che la continuazione non unifica ontologicamente i reati ai fini dell'accertamento della recidiva ma opera come disciplina di temperamento della pena.

  • art. 81, quarto comma, cod. pen.

    Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita di pena non puo essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu grave

    Norma richiamata dalla Corte come indice esplicito di compatibilita fra continuazione e recidiva: prevede un limite minimo dell'aumento di pena quando ricorra la recidiva, mostrando che la legge considera cumulabili gli effetti della recidiva e della continuazione.

  • art. 99 cod. pen.

    Dispositivo sulla recidiva (in particolare la recidiva reiterata); la Corte ha confermato che la recidiva puo essere riconosciuta anche quando precedenti condanne risultino poi conglobate in esecuzione sotto la continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilita di unificazione in sede esecutiva di piu delitti sotto il regime della continuazione; la Corte ha chiarito che tale unificazione esecutiva non esclude la considerazione autonoma dei singoli precedenti ai fini della recidiva.

  • art. 620, lettera l) cod. proc. pen.

    Cita la disciplina processuale richiamata in motivazione relativamente alla modalita di trattazione scritta del giudizio di cassazione, su cui il Procuratore generale aveva formulato conclusioni scritte.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale eccezionale evocata per disciplinare la trattazione scritta del giudizio di cassazione nel periodo di riferimento; non incide sulla sostanza della questione di diritto decisa.

Massime di principio

  • La continuazione e la recidiva sono compatibili: la continuazione tempera il cumulo delle pene ma non impedisce di valorizzare, ai fini della recidiva, la condotta e i precedenti del soggetto.
  • Quando sussistono i presupposti normativi, la recidiva reiterata puo essere applicata anche se le precedenti condanne sono state poi unificate in esecuzione sotto il vincolo della continuazione.
  • Il riconoscimento della recidiva puo limitare l'efficacia delle attenuanti generiche: il giudice non puo ridurre la pena al di sotto dei minimi previsti dall'interazione normativa (si veda art. 69, quarto comma, e art. 81, quarto comma).
  • Se la corte territoriale omette o interpreta erroneamente la compatibilita tra recidiva e continuazione, la Cassazione puo annullare la qualificazione della recidiva e rinviare per la rideterminazione della pena.
  • In casi analoghi occorre valutare separatamente la dimensione soggettiva (per la recidiva) e la dimensione dinamico-sanzionatoria (per la continuazione), motivando esplicitamente come si concilino gli effetti delle due istituzioni.

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