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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20263/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in via equitativa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Con il ricorso per cassazione ha sostanzialmente riproposto la tesi dell'assenza di pericolosità attuale, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per mantenere la misura. La Corte rileva però che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e che la valutazione della pericolosità attuale è un accertamento di fatto adeguatamente motivato con riferimento al radicamento nel crimine organizzato, alla mancanza di concreti atti di dissociazione, alla brevità del periodo di semilibertà e all'insufficienza della riflessione sui reati commessi.

Norme richiamate

  • libertà vigilata

    la misura di sicurezza viene mantenuta quando il giudice di merito ritenga sussistente una pericolosità attuale adeguatamente motivata

  • Cassa delle ammende

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al versamento di una somma equitativamente determinata

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile in modo utile la mera riproposizione di doglianze già puntualmente esaminate e confutate dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è non illogica e giuridicamente corretta.
  • La valutazione della pericolosità attuale ai fini del mantenimento di una misura di sicurezza è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della carenza assoluta di motivazione.
  • Ai fini della conferma della libertà vigilata possono essere valorizzati elementi sintomatici quali il radicamento nel contesto criminale, l'assenza di concreti segnali di dissociazione, la limitata durata dell'osservazione extramuraria e l'insufficienza del percorso di riflessione sui reati commessi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativa.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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