Sentenza n. 14009/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 25.1.2023, di reiezione dell'istanza di parte ricorrente volta all’acquisto della cittadinanza italiana; - degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dal coinvolgimento del richiedente in un procedimento penale per truffa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato dal Ministero dell'interno rispetto all'istanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Ha dedotto violazione degli artt. 6 e 9 della legge sulla cittadinanza, difetto e erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, mancata considerazione dell'esito del procedimento penale e dell'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova, violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni al preavviso di diniego, violazione dell'art. 3 d.P.R. n. 362/1994 per il superamento del termine di conclusione del procedimento, nonché lesione degli interessi dei figli minori e violazione degli artt. 14 l. n. 91/1992, 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 24 della Carta di Nizza e degli artt. 21, 22 e 27 Cost. In particolare, ha sostenuto di avere comunicato all'amministrazione l'estinzione del reato mediante una nota del proprio legale. Tuttavia, la documentazione prodotta non conteneva prova della trasmissione delle osservazioni all'indirizzo PEC indicato nel preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a valutare l'opportunità dell'inserimento definitivo del richiedente nella comunità nazionale. Tale discrezionalità è sindacabile quando trasmodi in arbitrio, per inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza o difetto di motivazione, ma non risultava viziata nel caso concreto. Il riferimento al coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale per truffa costituiva motivazione sufficiente e indice valutabile di inaffidabilità e di mancata integrazione, anche se il procedimento penale si era concluso con il non luogo a provvedere per esito positivo della messa alla prova e conseguente estinzione del reato. Le valutazioni amministrative sull'affidabilità e sull'inserimento nella comunità nazionale sono infatti autonome rispetto all'accertamento della responsabilità penale e possono considerare negativamente i medesimi fatti anche dopo l'estinzione del reato. La censura relativa all'omessa considerazione delle osservazioni al preavviso è stata respinta perché il ricorrente non aveva provato l'effettiva trasmissione delle osservazioni all'amministrazione; ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., gravava sulla parte l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda. Il superamento del termine di conclusione del procedimento non rendeva illegittimo il diniego tardivo: il termine di 730 giorni consente, se violato, di agire per ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere, ma non impedisce l'adozione successiva di un provvedimento negativo. È stata inoltre respinta la censura relativa ai figli minori, poiché gli effetti pregiudizievoli dedotti erano meramente riflessi rispetto al diniego riguardante il padre e non costituivano parametro di legittimità dell'atto; inoltre, l'istanza di cittadinanza è reiterabile. Le spese sono state compensate per la mancanza di difese scritte dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un provvedimento discrezionale, finalizzato a valutare l'opportunità dell'inserimento definitivo del richiedente nella comunità nazionale.
art. 6 l. n. 91/1992
Richiamato dal ricorrente; il testo della sentenza non ne specifica l'interpretazione autonoma.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al preavviso di diniego è stata respinta per mancata prova dell'effettiva trasmissione delle osservazioni all'amministrazione.
art. 3 d.P.R. n. 362/1994
Il superamento del termine di 730 giorni non preclude l'adozione tardiva di un provvedimento negativo; consente soltanto di agire per ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
La parte che deduce di avere presentato osservazioni procedimentali deve provare la loro effettiva trasmissione quando tale fatto è nella sua disponibilità probatoria.
art. 22 Cost.
È inconferente rispetto al diniego di cittadinanza, poiché vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici e non disciplina la concessione per naturalizzazione.
art. 14 l. n. 91/1992
Gli effetti sui figli minori della mancata concessione della cittadinanza al genitore sono riflessi e non costituiscono parametro di legittimità del diniego.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione dell'opportunità dell'inserimento definitivo del richiedente nella comunità nazionale; il sindacato giurisdizionale verifica che tale potere non trasmodi in arbitrio attraverso l'esame di istruttoria, motivazione, logicità, coerenza e ragionevolezza della decisione.
- Ai fini del diniego della cittadinanza per naturalizzazione, l'amministrazione può valutare negativamente il coinvolgimento dell'interessato in fatti oggetto di procedimento penale anche quando il procedimento si sia concluso con l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità e dell'integrazione è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- Il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione non impedisce all'amministrazione di adottare successivamente un provvedimento negativo; il ritardo legittima soltanto l'azione volta a ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
- Chi deduce di avere presentato osservazioni al preavviso di diniego deve fornire la prova della loro effettiva trasmissione all'amministrazione quando tale prova è nella sua disponibilità, non essendo sufficiente la mera produzione di una copia priva di evidenza della consegna.
- Gli effetti pregiudizievoli sui figli minori derivanti dal diniego della cittadinanza richiesto dal genitore hanno natura riflessa e non incidono, di per sé, sulla legittimità del provvedimento riguardante il genitore, anche considerando la reiterabilità dell'istanza.
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