Sentenza n. 2250/2026 - Napoli, Sezione 8
PER LA DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA' del silenzio - inadempimento serbato dal Comune e dal Comando della Polizia Municipale di Teverola sull'istanza - diffida, diretta ad ottenere l'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e repressione in materia edilizia e commerciale in relazione ai lavori di ampliamento del Centro Commerciale “Medì” e all'illecita apertura di un nuovo esercizio commerciale in area sottoposta a sequestro penale, formulata a mezzo P.E.C. in data 30.07.2025, acquisita al protocollo in data 31.07.2025 con n. 15216 e ulteriormente sollecitata in data 07.08.2025. E, QUINDI, PER L'ACCERTAMETO dell'obbligo del Comune resistente di avviare il procedimento in ordine all'istanza - diffida di accertamento degli abusi segnalati e di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine di legge, con la conseguente condanna a provvedere in tal senso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune e del Comando di Polizia Municipale sull’istanza-diffida relativa a presunti abusi edilizi e alla prosecuzione di attività in area sottoposta a sequestro penale, nonché sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di un punto vendita collocato in un parco commerciale concorrente, ha chiesto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e dal Comando di Polizia Municipale su un’istanza-diffida del 30 luglio 2025, successivamente integrata e sollecitata il 7 agosto 2025. L’istanza segnalava la prosecuzione di lavori di ampliamento di un centro commerciale e l’apertura di un nuovo esercizio commerciale in un’area asseritamente sottoposta a sequestro penale e sigillata, chiedendo accertamenti, controlli e l’adozione delle conseguenti misure repressive, anche edilizie e commerciali. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi espressamente sulla segnalazione, in ragione della specificità e gravità dei fatti e del proprio interesse qualificato quale operatore economico direttamente concorrente. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 per il silenzio sull’istanza di accesso agli atti presentata contestualmente. La controinteressata ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di non essere proprietaria dell’immobile e indicando quale soggetto interessato la società proprietaria del centro commerciale. La ricorrente ha replicato evidenziando la catena societaria di controllo e il coinvolgimento commerciale della holding nell’operazione contestata.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità relativa alla mancata notifica a un controinteressato. Ha ritenuto che, anche nel giudizio sul silenzio, il ricorso debba essere notificato al soggetto suscettibile di subire un pregiudizio immediato dall’attivazione dell’amministrazione per la repressione degli abusi. La società costituita in giudizio è stata correttamente individuata quale controinteressata, poiché la documentazione prodotta e non contestata ha dimostrato una catena di controllo sostanziale sulla società titolare dell’immobile e, quindi, un interesse qualificato alla conservazione degli immobili e al completamento dell’operazione commerciale. Nel merito, il TAR ha riconosciuto la competenza primaria del Comune in materia di vigilanza edilizia e l’obbligo di riscontrare l’istanza, considerato anche l’interesse differenziato della ricorrente quale operatore economico direttamente concorrente. Verificato il rispetto dei termini dell’art. 31 c.p.a., ha accolto la domanda nei confronti del Comune e gli ha ordinato di effettuare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, gli accertamenti, le verifiche e i controlli sull’osservanza dei sigilli e sull’eventuale prosecuzione degli abusi edilizi, adottando i provvedimenti consequenziali e le misure sanzionatorie ove ne ricorrano i presupposti. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente e con termine ulteriore di sessanta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, contributo unificato e attribuzione; le spese nei rapporti con la controinteressata sono state compensate. La sentenza non ha imposto l’adozione di uno specifico provvedimento repressivo, ma soltanto l’esercizio del potere e la conclusione espressa del procedimento secondo gli esiti degli accertamenti.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza del privato.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso…
La regola sulla corretta instaurazione del contraddittorio è applicabile anche ai giudizi contro il silenzio; il controinteressato è il soggetto suscettibile di subire un pregiudizio immediato dall’attivazione amministrativa richiesta.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando sussiste l’obbligo di provvedere.
artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001
Fondano i poteri-doveri comunali di vigilanza sull’attività edilizia e di repressione degli abusi edilizi.
art. 22 e seguenti l. n. 241/1990
Disciplinano il diritto di accesso documentale; il testo della sentenza non riporta una specifica statuizione sul merito della domanda di accesso.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
Ha imposto la trasmissione della sentenza, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’obbligo di instaurare correttamente il contraddittorio mediante notifica a un controinteressato si applica anche se non è impugnato un provvedimento espresso; controinteressato è il soggetto che potrebbe subire un pregiudizio immediato dall’attivazione dell’amministrazione richiesta dal ricorrente.
- Una società appartenente alla catena di controllo del soggetto proprietario dell’immobile e cointeressata all’operazione economica può essere validamente individuata quale controinteressata nel giudizio sul silenzio, anche quando non sia formalmente proprietaria del bene.
- Il Comune, quale autorità primaria di vigilanza sull’attività edilizia, deve esaminare e definire con un provvedimento espresso una segnalazione circostanziata di presunti abusi edilizi quando il segnalante dimostri un interesse differenziato e qualificato, quale quello dell’operatore economico direttamente concorrente con l’attività esercitata nell’immobile interessato.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio impone all’amministrazione di effettuare gli accertamenti e di concludere il procedimento, ma non comporta l’obbligo di adottare uno specifico provvedimento repressivo, che resta subordinato agli esiti dell’istruttoria e alla ricorrenza dei relativi presupposti.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione dell’obbligo di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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