Sentenza n. 7412/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 3259 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 3259 del 13 ottobre 2025, che aveva parzialmente accolto il ricorso per ottemperanza relativo all’esecuzione della sentenza sulle partite pregresse del servizio idrico per il biennio 2010-2011
Esito
Favorevole al resistente (gestore idrico)
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio d’Ambito di Como ha appellato la sentenza resa in ottemperanza, contestando l’interpretazione delle statuizioni da eseguire e i conteggi relativi al CAPEX per il biennio 2010-2011. Ha dedotto violazione degli artt. 112-114 c.p.a. e della sentenza da ottemperare, nonché della disciplina ARERA, sostenendo che il deflatore dovesse applicarsi soltanto fino al 2011 e che non fosse dovuta l’inflazione dal 2012 in avanti; ha inoltre denunciato travisamento della relazione del verificatore, difetto di motivazione e d’istruttoria e contraddittorietà. Lereti ha eccepito l’irricevibilità dell’appello principale per tardivo deposito e ha proposto appello incidentale, poi dichiarato improcedibile. L’appellante principale ha chiesto la rimessione in termini, richiamando la complessità della vicenda.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure sui conteggi e sui limiti dell’ottemperanza. Ha accolto l’eccezione di tardività: nel rito camerale dell’ottemperanza i termini processuali, compresi quelli per l’appello e il relativo deposito, sono dimezzati; notificato l’appello il 9 gennaio 2026, il termine di quindici giorni per il deposito scadeva il 26 gennaio 2026, tenuto conto che il 24 gennaio era sabato. Il deposito del 5 febbraio 2026 è quindi tardivo. È stata negata la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., poiché la complessità del procedimento non basta quando il quadro normativo è chiaro e pacificamente applicato; l’istituto eccezionale è circoscritto a oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali, comportamenti amministrativi ambigui, caso fortuito o forza maggiore. Dichiarato irricevibile l’appello principale, l’appello incidentale di Lereti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come dichiarato dalla stessa in udienza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
La giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, ha precisato che nel giudizio di ottemperanza, soggetto al rito camerale, tutti i termini processuali, incluso quello per proporre appello e per il suo deposito in Segreteria, sono dimezzati ai sensi dell'art. 87, comma 3, cod. proc. amm., in relazione all'art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.
Nel giudizio di ottemperanza, celebrato in camera di consiglio, sono dimezzati anche il termine per proporre appello e quello per depositarlo; il deposito oltre il termine risultante dal dimezzamento comporta irricevibilità.
art. 155, comma 5, c.p.c.
Nel caso di specie, è emerso che l’appello è stato notificato a mezzo pec in data 9 gennaio 2026, con la conseguenza che il termine perentorio di 15 giorni per depositare l’appello è scaduto il 26 gennaio 2026, considerato il fatto che il 24 gennaio 2026 cadeva nella giornata di sabato (art. 155, comma 5, c.p.c.).
La scadenza del termine di deposito che cade di sabato è prorogata al primo giorno successivo non festivo; applicata tale regola, il termine è scaduto il 26 gennaio 2026.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. costituisce istituto eccezionale, derogatorio al principio della perentorietà dei termini processuali, soggetto a interpretazione restrittiva; la rimessione in termini è limitata ai casi di oscurità del quadro normativo, oscillazioni della giurisprudenza, comportamenti ambigui dell'amministrazione, caso fortuito o forza maggiore.
La rimessione in termini è eccezionale e di stretta interpretazione; è ammessa soltanto nei casi indicati, mentre la mera complessità del procedimento non è sufficiente se la disciplina è chiara e stabilmente applicata.
artt. 112-114 c.p.a.
La sentenza è illegittima perché travisa il contenuto della relazione del verificatore e si pone in contraddizione con la sentenza oggetto di ottemperanza.
Le disposizioni sono richiamate dall’appellante in relazione ai limiti del giudizio di ottemperanza, ma il Consiglio di Stato non decide nel merito tali censure, dichiarando irricevibile l’appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, soggetto al rito camerale, sono dimezzati i termini processuali, compresi quelli per proporre appello e per depositarlo; il deposito oltre il termine così determinato rende l’appello irricevibile.
- La rimessione in termini per errore scusabile è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, ammesso in presenza di oscurità del quadro normativo, oscillazioni giurisprudenziali, condotte amministrative ambigue, caso fortuito o forza maggiore; la complessità della vicenda non è di per sé sufficiente quando la disciplina è chiara e pacificamente applicata.
- La declaratoria d’irricevibilità dell’appello principale può determinare l’improcedibilità dell’appello incidentale quando, per effetto della decisione e in particolare della sopravvenuta perdita d’interesse, non residua un interesse alla sua trattazione.
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