Sentenza n. 792/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n.553 del 4 marzo 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 553 del 4 marzo 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 553 del 4 marzo 2021. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere provveduto al pagamento degli importi dovuti. Il ricorrente ha ritenuto il pagamento pienamente satisfattivo e ha chiesto la regolazione delle spese a carico dell'amministrazione, evidenziando che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente satisfattivo il pagamento effettuato dall'amministrazione nelle more del giudizio. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. La condanna è stata giustificata mediante il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione aveva ottemperato alla sentenza soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, rendendo necessario il giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere; il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite; queste devono essere regolate valutando virtualmente quale parte sarebbe risultata soccombente in base alla situazione esistente prima dell'adempimento sopravvenuto.
- L'amministrazione che adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese, anche se l'adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere.
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