Cassazione Civile, Ordinanza n. 28800/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura aperta telematica indetta per affidare, in due lotti, il servizio di elisoccorso per le aziende sanitarie del Veneto. La società ricorrente, risultata seconda classificata, aveva impugnato davanti al TAR l'aggiudicazione disposta in favore dell'operatore vincitore; il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo: tardiva la censura contro la presunta fittizia suddivisione del servizio in lotti, perché diretta contro una clausola immediatamente escludente non impugnata entro 30 giorni; inammissibile il ricorso cumulativo perché mancavano le condizioni dell'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., non essendo presenti identici motivi per tutti i lotti e trattandosi di un atto di aggiudicazione a contenuto plurimo. In Cassazione la società ha proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, deducendo due censure: con la prima ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe creato una regola processuale ad hoc sulla tardività dell'impugnazione della clausola del bando, invadendo la sfera del legislatore e violando anche il diritto dell'Unione; con la seconda ha lamentato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo avrebbe egualmente integrato eccesso di potere giurisdizionale, negazione di giustizia e violazione dell'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., chiedendo anche una rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili. Ha affermato che il controllo della Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non si estende agli errori di interpretazione o applicazione della legge processuale compiuti dal giudice amministrativo, né alle dedotte violazioni del diritto dell'Unione, compreso il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha qualificato le doglianze della ricorrente come mere contestazioni di error in procedendo sull'art. 120, comma 11-bis, c.p.a., estranee al perimetro dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362 c.p.c. Ha inoltre escluso la possibilità di sollecitare il rinvio pregiudiziale per contestare la validità della decisione del Consiglio di Stato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
delimita il sindacato della Cassazione ai soli casi di difetto di giurisdizione, escludendo il controllo sugli errores in procedendo o in iudicando del giudice amministrativo
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
possono essere impugnate con ricorso per cassazione ... le decisioni ... di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso
consente il ricorso solo per vizi attinenti alla giurisdizione, non per errori di merito o di rito
art. 362, comma 1, c.p.c.
richiamato come base del sindacato della Cassazione nei soli limiti della giurisdizione
art. 110 c.p.a.
Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
ribadisce la natura eccezionale e limitata del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato
art. 119 c.p.a.
il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture non si applica al ricorso in cassazione per motivi di giurisdizione
art. 120, comma 11-bis, c.p.a.
la sua interpretazione e applicazione da parte del Consiglio di Stato attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono sindacabili dalla Cassazione come eccesso di potere giurisdizionale
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale non può essere imposto dalla Cassazione per censurare la decisione del Consiglio di Stato; nel caso concreto la rimessione è stata ritenuta superflua e comunque non idonea a incidere sulla cassazione della sentenza
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta lesione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, ma senza idoneità a espandere il sindacato di giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato per descrivere la funzione istituzionale della Cassazione nel rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile solo per vizi di giurisdizione in senso proprio: difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errori di interpretazione o applicazione della legge processuale o sostanziale.
- La denuncia di una pretesa creazione giurisprudenziale di una regola processuale, o di una erronea applicazione dell'articolato processuale, integra al più un error in procedendo o in iudicando e non un eccesso di potere giurisdizionale.
- La violazione del diritto dell'Unione europea, incluso il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non amplia di per sé il perimetro del controllo di legittimità della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato.
- Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non può essere utilizzato per ottenere indirettamente la cassazione di una decisione del giudice amministrativo di ultima istanza.
- Nel rito degli appalti pubblici, il dimezzamento dei termini processuali previsto per il giudizio amministrativo non si estende automaticamente al giudizio di cassazione per motivi di giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28694/2022 del 04/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →