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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36770/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per lesioni in concorso (fatti del 18 gennaio 2017) articolando tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'escussione della persona offesa Fulvio Fratta senza i previsti accertamenti/avvertimenti, posto che Fratta era autore di una querela precedente per fatti collegati (presunto collegamento interprobatorio e mancato avvertimento ex art.64 c.p.p. o art.197 bis c.p.p.); 2) vizio di motivazione sulla qualificazione del contributo concorsuale attribuito a Jay Simonetta, sostenendo che la sentenza non ha identificato concretamente la sua condotta e il nesso causale rispetto alle lesioni; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art.62 n.4 c.p.), in ragione di un'aggressione precedente del Fratta che avrebbe giustificato la reazione degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla prima doglianza ha rilevato che, pur sussistendo un collegamento interprobatorio tra i procedimenti e quindi l'inutilizzabilità della dichiarazione della persona offesa in mancanza degli avvertimenti, la deposizione di Fratta non risultava decisiva: esistevano testimonianze terze e ammissioni (in particolare di José Domenico) che comprovavano comunque la condotta contestata, cosicché l'espunzione di quella dichiarazione non avrebbe mutato il convincimento giudiziale. Sulla seconda doglianza la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale nel ritenere concorso di Jay qualora abbia partecipato consapevolmente alla "resa dei conti"; la mera presenza o l'accompagnamento in una spedizione punitiva può integrare il contributo concorsuale quando ve n'è prova. Sulla terza, la Cassazione ha escluso la sussistenza della provocazione: la valutazione del giudice di merito circa la lontanità temporale e l'assenza di immediata reazione è coerente e immune da vizi logici. Conseguentemente i ricorsi sono inammissibili, le spese sono a carico dei ricorrenti e viene disposta la sanzione per la Cassa delle Ammende (euro 3.000 ai sensi dell'art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Usato per inquadrare la responsabilità in concorso dei due imputati nel reato di lesioni; la Corte conferma che il concorso può emergere anche da forme indirette di cooperazione

  • art.582 cod. pen. (lesioni personali)

    Norma sostanziale che disciplinava il reato ascritto agli imputati; la condanna è per lesioni giudicate guaribili in 30 giorni salvo complicazioni

  • art.585 comma primo cod. pen. (circostanze aggravanti o commisurazione della pena per lesioni)

    Richiamata nella qualificazione del reato e nell'applicazione delle aggravanti per più persone riunite

  • art.371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen. (collegamento interprobatorio)

    La Corte ricorda che il collegamento interprobatorio sussiste quando tra procedimenti vi sia identità del fatto o di elementi di prova o diretta rilevanza di elementi di prova acquisiti in un procedimento rispetto all'altro; tale collegamento può determinare incompatibilità a testimoniare

  • art.197 cod. proc. pen. (incompatibilità a testimoniare)

    Disciplina l'incompatibilità del teste per particolari rapporti; la Corte applica il principio che la qualità di indagato in procedimento collegato può rendere incompatibile l'escussione senza avvertimenti

  • art.197-bis cod. proc. pen. (modalità di escussione delle persone offese)

    Richiamata in argomento difensivo come norma che regolamenta modalità protettive nell'escussione della persona offesa; il giudice deve valutare preliminarmente le condizioni soggettive del dichiarante

  • art.64 comma 3 lett. c) cod. proc. pen. (avvertimenti al testimone)

    Prevede l'obbligo di avvertire il teste che riveste la qualità di indagato o imputato in procedimento collegato; la mancata applicazione può comportare inutilizzabilità delle dichiarazioni

  • art.192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni e riscontro)

    Riguarda l'acquisizione di elementi di riscontro alle dichiarazioni rese; citata come parametro per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti con posizione processuale speciale

  • art.62 n.4 cod. pen. (circostanza attenuante della provocazione)

    Norma che consente un'attenuazione di responsabilità se la reazione è dovuta a provocazione; la Corte indica che va valutata con elasticità ma l'immediatezza e la contiguità temporale sono elementi rilevanti

  • art.616 cod. proc. pen. (onere in favore della Cassa delle Ammende)

    Norma applicata per irrogare il versamento alla Cassa delle Ammende in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Se la persona offesa è indagata o imputata in un procedimento connesso, il giudice deve valutare sostanzialmente (anche senza formale iscrizione) la condizione soggettiva del dichiarante e dare gli eventuali avvertimenti previsti: la mancata applicazione può rendere inutilizzabili le sue dichiarazioni
  • L'inutilizzabilità di una dichiarazione non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso: in cassazione il ricorrente deve dimostrare l'incidenza decisiva dell'elemento eliminato sul convincimento; se le rimanenti risultanze probatorie sono sufficienti la condanna resta confermata
  • La partecipazione concorsuale può essere riconosciuta anche attraverso forme indirette (es. accompagnamento, consapevolezza della "resa dei conti"): il giudice deve individuare la condotta concreta e il nesso causale, ma la mera assenza di un gesto esclusivo non esclude la responsabilità
  • La valutazione della provocazione è sostanziale e flessibile: non è richiesta una reazione istantanea, ma la vicinanza temporale e la permanenza dello stato d'ira favoriscono il riconoscimento; un intervallo temporale significativo tende a escluderla a favore di altri moti, come rancore o premeditazione
  • In impugnazione per cassazione, i motivi devono indicare chiaramente l'incidenza dell'illegittimità dedotta sulle risultanze complessive (in particolare se si chiede l'esclusione di prove, occorre spiegare come ciò modifichi il convincimento), altrimenti sono manifestamente infondati o inammissibili
  • Le statuizioni sulle spese e le sanzioni (es. art.616 c.p.p.) possono essere applicate quando i ricorsi risultano infondati o inammissibili; ciò va considerato nel bilancio rischio/beneficio dell'impugnazione

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