Cassazione Penale, Sentenza n. 22441/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il differimento facoltativo della pena per grave infermità ai sensi dell'art. 147 n.2 cod. pen., nonché la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter. La ASL Roma 2, nella relazione del 3.11.2025, ha rilevato esiti di gravissimo politrauma (dismetria dell'arto inferiore destro di circa 5 cm, fratture, osteomielite in atto o a rischio, ipertensione, pregressa infezione da HCV, obesità, insonnia, ecc.) e ha indicato la necessità di presa in carico presso servizi di ortopedia territoriali e di esami diagnostici (radiografie sotto carico, visita ortopedica e fisiatrica, risonanza magnetica, scintigrafia con leucociti) non eseguibili o non eseguiti in istituto per carenze organizzative e mancata risposta di centri specialistici. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo le cure assicurabili anche in ambito penitenziario e con traduzioni in strutture esterne. La difesa ha impugnato denunciando contraddittorietà e motivazione insufficiente: il Tribunale avrebbe valutato astrattamente la disponibilità di presidi invece di verificare concretamente l'effettivo accesso e la adeguatezza delle cure, omettendo inoltre di disporre la perizia tecnica richiesta per valutare la compatibilità della detenzione con le condizioni di salute.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondata la doglianza circa la carenza motivazionale e la mancata valutazione concreta dell'effettiva possibilità di cura in ambito detentivo. Ha osservato che, di fronte a elementi clinici rilevanti (come la relazione ASL che segnala la necessità di presa in carico esterna e l'assenza di esami e visite), il giudice deve approfondire la questione anche mediante indagine peritale se necessario. La Corte ha inoltre rilevato l'insufficiente comparazione tra le esigenze di cura e la pericolosità del detenuto, non dovendosi limitare a enunciare i reati commessi ma operando un bilanciamento motivato. In conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, invitandolo a svolgere gli accertamenti peritali necessari e a motivare adeguatamente la valutazione della compatibilità del regime detentivo con le condizioni di salute e con le esigenze pubbliche di sicurezza.
Norme richiamate
art. 146 n. 3 cod. pen.
Disciplina il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena quando una malattia particolarmente grave renda la detenzione incompatibile e quando il condannato non risponda più alle terapie disponibili; la Corte ricorda il principio che la verifica va fatta concretamente rispetto alla possibilità terapeutica
art. 147 n. 2 cod. pen.
Prevede il differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica quando non sia possibile assicurare cure adeguate in carcere o quando la detenzione comporti sofferenze aggiuntive intollerabili; la Corte sottolinea che la valutazione deve essere concreta e riferita alle cure effettivamente accessibili
art. 47-ter ord. pen. comma 1-ter
Consente l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare da parte del tribunale di sorveglianza; la Corte ricorda che l'applicazione richiede un bilanciamento fra esigenze di cura e di sicurezza
art. 299 comma 4-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata a titolo di parametro procedurale per l'attivazione dell'ausilio peritale in sede cautelare; la Corte afferma che, quando emergono dubbi tecnici, il giudice deve disporre accertamenti peritali
art. 27 Cost. e art. 32 Cost.
Principi costituzionali richiamati: insofferenza per trattamenti contrari al senso di umanità e tutela della salute; la Corte ricorda che la valutazione della detenzione deve rispettare questi principi evitando sofferenze eccedenti la soglia della umana tollerabilità
Massime di principio
- La compatibilità della detenzione con lo stato di salute va valutata concretamente: non basta l'astratta esistenza di presidi sanitari in ambito carcerario, ma occorre verificare l'effettivo accesso e l'adeguatezza delle cure praticabili nel caso specifico
- Quando dalle relazioni cliniche emergono dubbi rilevanti sulla possibilità di cure adeguate in istituto, il giudice deve approfondire mediante accertamenti tecnici o disporre perizia medico-legale per fondare la decisione su elementi tecnici
- Il giudice deve operare un bilanciamento motivato tra esigenze di cura/salute e esigenze di prevenzione del rischio sociale derivante dalla pericolosità del detenuto; non è sufficiente enumerare i reati senza valutare l'effettivo contrasto tra pericolosità e bisogni terapeutici
- Ritardi o difficoltà organizzative nella esecuzione di prestazioni diagnostiche o specialistiche, anche se imputabili in parte alla sanità pubblica, sono elementi rilevanti nella valutazione della compatibilità e possono rendere necessario il differimento o misure alternative se determinano rischio di aggravamento
- La valutazione del giudice deve considerare l'immediata situazione di fatto e le cure concretamente praticabili al momento, non prospettive future di possibile miglioramento organizzativo
- In presenza di patologie complesse conseguenti a traumi e rischio di complicanze (p.es. osteomielite, perdita di funzione), occorre particolare attenzione al rischio di danno irreversibile quale parametro decisivo per l'adozione di misure alternative alla detenzione
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