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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36067/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: 1) violazione procedurale per omessa notifica dell'avviso della data di udienza di appello al co-difensore Avv. Romano Liotti (art. 601 c.5 c.p.p.), con conseguente nullità a regime intermedio; 2) mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione del capo contestato, tenuto conto della disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nella formulazione piu favorevole (c.d. riforma Orlando) applicabile ai fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che l'avviso di fissazione dell'udienza di appello non era stato notificato al co-difensore e che la nullità non era stata sanata, posto che il processo di appello si era svolto in forma cartolare e l'eccezione era stata tempestivamente prodotta. Ha altresì accertato il decorso del termine massimo prescrizionale per il reato contravvenzionale contestato, tenendo conto della sospensione della prescrizione prevista dalla riforma Orlando e ritenendola applicabile nella specie. In applicazione dei principi di prevalenza della causa estintiva, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. Resta comunque confermata la confisca obbligatoria del coltello sequestrato, ancorché il reato sia estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 601 c.5 c.p.p.

    L'avviso della data di udienza deve essere dato a entrambi i difensori quando l'imputato è assistito da piu difensori; l'omessa notifica a uno dei difensori comporta nullità a regime intermedio non sanata se non eccepita nei termini e se non risultano elementi che dimostrino conoscenza anteriore.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Motivo di ricorso invocato in cassazione per vizi di diritto (articolo richiamato come gravame con cui si deduce la violazione delle norme processuali).

  • art. 23 comma 2 D.L. 149/2020

    Disciplina il procedimento cartolare per l'appello; il fatto che il processo si sia svolto in forma cartolare impedisce che la nullità per omessa notifica sia stata sanata dal semplice svolgimento cartolare.

  • art. 159 c.p.

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado; applicata nella formulazione piu favorevole (riforma Orlando) entrata in vigore il 3/8/2017, comporta sospensione fino a un anno e sei mesi conteggiata nel calcolo della prescrizione secondo i criteri di favore applicabili al caso.

  • art. 604 commi 1,4,5-bis c.p.p.

    Riferimenti alle ipotesi di nullità che, se ricorrenti, determinano la restituzione degli atti al giudice a quo e quindi influenzano il computo della sospensione della prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Principio dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità nel giudizio di cassazione: se è accertata una causa estintiva del reato, questa prevale sulla scrutinio di vizi processuali salvo che per accertare la causa estintiva siano necessari accertamenti di merito.

  • art. 620 comma 1 lett. a) c.p.p.

    Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato è estinto, formula applicata dalla Corte per dichiarare estinto il reato per prescrizione.

  • art. 240 comma 2 c.p. richiamato dall'art. 6 legge 22/5/1975 n.152

    Prevede la confisca obbligatoria per i reati concernenti armi e oggetti atti ad offendere; tale confisca opera anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, salvo assoluzione o appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.

  • Sent. Corte Costituzionale n. 111/2022

    La Corte costituzionale ha censurato alcune interpretazioni alla luce dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa; la decisione di cassazione ha ritenuto la fattispecie diversa e non ostativa alla declaratoria di prescrizione richiesta.

Massime di principio

  • Se l'imputato è assistito da piu difensori, l'avviso dell'udienza di appello deve essere notificato a tutti: l'omissione produce nullità a regime intermedio che può far annullare la sentenza di appello se non sanata.
  • In cassazione la presenza di una causa estintiva del reato (prescrizione) prevale, di regola, sull'esame di nullità processuali quando l'accertamento della prescrizione non richiede indagini di merito ulteriori.
  • Per i reati contravvenzionali va verificato il termine massimo di prescrizione e l'effetto della sospensione previsto dall'art. 159 c.p. nella formulazione piu favorevole applicabile al tempo dei fatti; la riforma Orlando può rendere favorevole il computo della prescrizione rispetto a successivi interventi normativi.
  • La confisca obbligatoria di armi si mantiene anche se il reato è estinto per prescrizione, eccetto i casi di assoluzione nel merito o appartenenza dell'arma a terzi estranei al fatto.
  • La procedura cartolare (assenza di udienza orale) non sana automaticamente omissioni di notifica che ledono il diritto di difesa; l'eccezione deve essere tempestiva e documentata.
  • Se si intende far valere l'omessa notifica come vizio, occorre eccepirla nei termini di legge e, se necessario, indicare come la mancata comunicazione ha impedito l'esercizio delle prerogative difensive (es. richiesta di trattazione orale).

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