Sentenza del 21/12/2021 n. 40915 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la validità dell'appello e dell'intero processo perché promossi da una società (Cofer S.p.A.) risultata cancellata dal registro delle imprese già il 21 dicembre 1993 e quindi estinta. Sosteneva che, per effetto della cancellazione e della disciplina introdotta dal D.Lgs. 17/1/2003 n.6 (modifica dell'art. 2495 c.c.), la società era priva della capacità di stare in giudizio al momento dell'introduzione dell'appello, rendendo l'impugnazione inammissibile e la sentenza della CTR nulla. La questione è stata affrontata anche alla luce della giurisprudenza sulla decorrenza degli effetti estintivi della cancellazione (efficacia costitutiva a partire dall'entrata in vigore della modifica; per le cancellazioni anteriori al 1.1.2004 l'estinzione opera però a partire da tale data).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la stessa nulla in quanto l'appello non era stato validamente proposto per mancanza della capacità processuale della società estinta. Le spese del merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono a carico dell'ENPAM, condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate € 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Data decisione: 16 novembre 2021; deposito: 21 dicembre 2021.
Norme richiamate
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (modifica art. 2495 c.c.)
La modifica ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese: per le cancellazioni intervenute dopo l'entrata in vigore la cancellazione determina l'immediata estinzione della società; per le cancellazioni anteriori al 1/1/2004 l'estinzione opera a partire dal 1/1/2004.
Codice civile
art. 2495 c.c.; art. 2945 c.c.
Art. 2495 c.c. come modificato è stato interpretato nel senso che la cancellazione può avere effetto estintivo costitutivo; l'art. 2945 c.c. è richiamato nella contestazione della validità del processo per decorrenza dei termini e della capacità a stare in giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'art. 59 (norma sulla rimessione alla CTP per nuovo giudizio) era stato invocato dalla CTR per disporre il rinvio; la Cassazione, tuttavia, ha ritenuto nulla la sentenza impugnata per assenza di validità dell'appello già all'origine, annullando l'effetto di quella rimessione.
Codice di procedura civile
Norme richiamate nell'ambito della censura di nullità del procedimento; la Corte ha valutato la mancata capacità processuale della società estinta ai fini della validità dell'introduzione del giudizio di appello.
D.L. n. 119/2018 convertito dalla L. n. 136/2018
Norme sulla definizione della lite richiamate nella vicenda (l'ENPAM ha presentato domanda di definizione della lite ex art. 6); l'Agenzia ha opposto diniego e l'ENPAM non ha proposto ricorso avverso quel diniego.
Massime di principio
- Prima di introdurre o sostenere un giudizio occorre verificare la capacità processuale della parte: la cancellazione dal registro delle imprese può determinare l'estinzione della società e quindi la mancanza di legittimazione a stare in giudizio.
- La modifica dell'art. 2495 c.c. (D.Lgs. 6/2003) ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione; per le cancellazioni anteriori al 1/1/2004 l'effetto estintivo opera comunque a partire da tale data: verificare sempre la data di cancellazione rispetto alla normativa.
- Se una società è estinta alla data di proposizione dell'appello, l'impugnazione è invalida e la sentenza risultante può essere dichiarata nulla: la nullità travolge l'intero procedimento decisorio derivante dall'impugnazione invalida.
- In caso di cancellazione anteriore alla riforma, occorre considerare la giurisprudenza consolidata; l'eventuale reliance su un orientamento diverso può non giustificare l'applicazione del principio di prospective overruling.
- Le questioni di capacità processuale rilevano d'ufficio e possono essere dedotte anche in sede di cassazione: le parti e i giudici devono rilevare e sanare (se possibile) difetti di legittimazione o procedurali prima di proseguire il processo.
- Sui profili di spese: l'evoluzione del giudizio può portare a compensazione delle spese nel merito, ma la soccombenza in cassazione può comportare condanna alle spese di legittimità per la parte costituitasi.
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