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Sentenza

Sentenza del 21/12/2021 n. 1540 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - Aumento di capitale con conferimento di immobile - Base imponibile - Valore del conferimento - Importo mutuo ipotecario - Rileva - Deducibilità - Legittima

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro relativa a un aumento di capitale effettuato mediante conferimento di un immobile gravato da mutuo ipotecario; questione se il valore imponibile debba essere assunto al lordo del mutuo o al netto del debito residuo.

La decisione

La decisione ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro su un aumento di capitale tramite conferimento di immobili, la base imponibile è costituita dal valore dei beni conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati dalla società. Di conseguenza, se l'immobile è gravato da un mutuo ipotecario, il valore assoggettato a imposta deve essere ridotto dell'ammontare del debito residuo alla data del conferimento. Il ricorso del contribuente è stato accolto.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico in materia di imposta di registro)

    La sentenza interpreta la disciplina dell'imposta di registro nel senso che la base imponibile per operazioni di conferimento deve tener conto del valore netto dei beni trasferiti, cioè al netto delle passività e degli oneri trasferiti con il bene.

  • Codice civile (norme sul conferimento di beni nelle società)

    Nell'ambito del conferimento in natura la valutazione del bene tiene conto anche delle passività ad esso inerenti; la decisione utilizza questo principio per determinare la base imponibile fiscale.

Massime di principio

  • La base imponibile per un conferimento di immobile a capitale sociale si calcola sul valore del bene detratto dell'eventuale debito residuo garantito da ipoteca trasferita insieme al bene.
  • È necessario provare l'ammontare del debito residuo alla data del conferimento (es. certificazione bancaria o estratto conto) perché l'Amministrazione finanziaria consideri la riduzione della base imponibile.
  • Se la società assume formalmente la passività (cioè si accolla il mutuo), l'importo assunto riduce la base imponibile; in mancanza di prova l'Erario può presumere il valore pieno e rideterminare l'imposta.
  • In fase di atto notarile è consigliabile esplicitare il valore del bene, l'eventuale accollo del debito e riportare la documentazione sul debito residuo per evitare contestazioni.
  • Se il valore del bene è oggetto di contestazione, può essere utile una perizia giurata o altra valutazione tecnica per supportare la determinazione del valore netto ai fini dell'imposta.
  • La distinzione tra onere reale (ipoteca) e semplice debito è rilevante: l'esistenza dell'ipoteca e il relativo debito residuo influenzano la determinazione del valore imponibile.

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