Sentenza del 21/12/2021 n. 1544 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Diniego di rimborso - Credito d'imposta - Istanza di rimborso attraverso dichiarazione tardiva - Legittima - Documentazione attestante il credito - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto legittima l'ammissibilità dell'istanza di rimborso effettuata tramite dichiarazione tardiva, ma ha affermato che è onere del contribuente fornire la prova documentale dell'effettivo credito d'imposta. In mancanza di tale documentazione, il diniego di rimborso disposto dall'Amministrazione è fondato e va confermato
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha presentato istanza di rimborso di crediti d'imposta mediante dichiarazioni tardive; si contesta se tale istanza sia legittima e se il contribuente debba fornire documentazione a prova dell'esistenza del credito
Norme richiamate
Norme generali sui rimborsi dei crediti d'imposta (disposizioni del diritto tributario)
Le norme che regolano i rimborsi ammettono istanze anche tramite dichiarazioni tardive se la normativa lo consente, ma subordinano l'accoglimento alla prova dell'effettiva sussistenza del credito
Art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
Il principio dell'onere della prova impone al soggetto che afferma l'esistenza di un fatto (qui il contribuente che dichiara il credito) di fornire le prove; applicato alla fattispecie, grava sul contribuente dimostrare documentalmente il credito d'imposta
Massime di principio
- La presentazione tardiva di una dichiarazione che contenga istanza di rimborso non è di per sé inammissibile; la legittimità della dichiarazione tardiva va valutata secondo le disposizioni specifiche sul decorso dei termini
- Anche quando l'istanza è formalmente ammissibile, l'accoglimento del rimborso è subordinato alla produzione di documentazione idonea a provare l'esistenza e la misura del credito d'imposta
- In assenza di documentazione probatoria il diniego espresso dall'Amministrazione è giustificato e difficilmente contestabile in sede giurisdizionale
- La documentazione rilevante include, a titolo esemplificativo, fatture, documenti di pagamento, attestazioni contabili, visure o estratti conto e ogni elemento probatorio che dimostri l'effettivo versamento o il diritto al credito
- Il contribuente dovrebbe, prima di proporre istanza tardiva, raccogliere e conservare tutta la documentazione probatoria e, se necessario, chiedere all'Amministrazione accesso agli atti o interlocuzioni istruttorie per evitare il rigetto per carenza probatoria
- In caso di diniego fondato su mancanza di documentazione è possibile proporre ricorso entro i termini previsti, ma l'esito sarà fortemente dipendente dalla capacità del contribuente di esibire prove nuove o di dimostrare errori procedurali dell'Amministrazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 dic 2021Sentenza del 21/12/2021 n. 554 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
- Sentenza · 21 dic 2021Sentenza del 21/12/2021 n. 1540 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 dic 2021Sentenza del 21/12/2021 n. 1542 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 dic 2021Sentenza del 21/12/2021 n. 1584 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 21 dic 2021Sentenza del 21/12/2021 n. 40913 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 dic 2021Sentenza del 21/12/2021 n. 40914 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →