Sentenza del 21/12/2021 n. 1542 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Costi infragruppo - Deducibilità - Inerenza - Rileva - Onere della prova - Grava sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
disputa sulla deducibilità ai fini IRES di costi infragruppo addebitati dalla capogruppo alla controllata: la questione centrale era se i costi fossero "inerenti" all'attività della controllata e se la stessa avesse effettivamente ricevuto il servizio/beneficio per giustificarne la deduzione
La decisione
la pronuncia ha stabilito che l'onere della prova sull'inerenza e sull'effettiva utilità dei costi infragruppo grava sulla società partecipata che ha ricevuto il servizio. Di conseguenza tali costi possono essere considerati deducibili solo se adeguatamente documentati (contratti, fatture, documentazione tecnica, evidenze di esecuzione) e se la controllata dimostra di aver conseguito un reale beneficio economico/operativo dai servizi ricevuti; in assenza di prova soddisfacente l'Amministrazione può disconoscerne la deducibilità
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986)
richiama il principio generale della deducibilità dei costi in relazione alla loro inerenza all'attività d'impresa; la valutazione dell'inerenza richiede prova documentale
Codice Civile, art. 2697
principio generale sull'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; applicato in materia tributaria, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di deducibilità
Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento (OECD Transfer Pricing Guidelines)
richiamate implicitamente per il necessario allineamento alle regole di mercato nei rapporti infragruppo e per la documentazione che dimostri l'arm's length e l'effettiva prestazione del servizio
Massime di principio
- l'onere probatorio circa l'inerenza dei costi infragruppo grava sulla società che li ha sostenuti/beneficiata: senza prova, la deducibilità può essere disconosciuta
- per dimostrare la deducibilità è necessario documentare non solo la fattura ma anche l'effettiva esecuzione e utilità del servizio (contratti, specifiche attività svolte, deliverable, report, tempi e modalità di esecuzione)
- la mera imputazione contabile o la presenza di rapporti societari non è sufficiente: va dimostrata la correlazione economica tra costo e attività svolta dalla controllata
- la documentazione di transfer pricing e l'adozione di metodologie di ripartizione costi coerenti con il principio di libera concorrenza rafforzano la posizione del contribuente
- in fase di contenzioso fiscale il contribuente deve prevedere e conservare prove concrete (e.g. prove d'uso dei servizi, risparmi o maggiori ricavi ottenuti, verbali interni) per contrastare contestazioni sull'inerenza
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