Ordinanza n. 3212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso di primo grado in materia di iscrizione universitaria ad anni successivi
Esito
Favorevole al ricorrente (università appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Università ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della studentessa e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo non espone specificamente i singoli motivi d’appello, ma riferisce che la controversia riguarda le iscrizioni universitarie ad anni successivi e che l’Università ha invocato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato in materia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare dell’Università e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR favorevole alla studentessa. La decisione cautelare è stata motivata mediante richiamo all’orientamento consolidato della Sezione in materia di iscrizioni universitarie ad anni successivi, recentemente confermato in altra sede cautelare, secondo cui l’appello dell’Università deve essere accolto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità e della non univocità della disciplina applicabile. La trattazione del merito è stata rinviata a pubblica udienza da fissarsi con separato decreto per il primo trimestre del 2027.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; il Consiglio di Stato ha conseguentemente sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il Consiglio di Stato può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado favorevole al ricorrente quando, alla luce dell'orientamento consolidato della Sezione sulla specifica materia, l'appello dell'amministrazione presenti una prognosi favorevole.
- La complessità e la non univocità della disciplina di riferimento possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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