Sentenza n. 1776/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla conclusione del procedimento di VIA e sull’adozione del Provvedimento Unico Ambientale relativo al procedimento PUA ID 8145
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e dell’art. 2 l. 241/1990 per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sull’obbligo di rendere il parere VIA e predisporre lo schema di provvedimento VIA, nonché dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’obbligo di concludere la conferenza di servizi e adottare il Provvedimento Unico Ambientale ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 152/2006. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria del diritto al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria VIA, quantificato in euro 8.362,00, la condanna delle amministrazioni a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto la violazione dei termini di conclusione del procedimento, degli artt. 2 l. 241/1990, 25 e 27 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 22 d.lgs. 199/2021, nonché dei principi di correttezza, buon andamento, efficienza, leale collaborazione e massima diffusione delle fonti rinnovabili, contestando anche la disciplina applicabile e il rapporto tra procedimento VIA e procedimento PUA. Nel corso del giudizio, la società ha depositato integrazioni relative agli elaborati progettuali delle opere di rete; l’amministrazione ha quindi richiesto chiarimenti, ha ricevuto le integrazioni e ha provveduto alla pubblicazione della documentazione, riaprendo i termini per consultazioni e controdeduzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio della trattazione, ritenendo insussistenti i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; la motivazione fondata su generiche ragioni di economia processuale non era sufficiente. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nei giudizi avverso il silenzio, l’interesse a ricorrere persiste finché perdura l’inerzia e non interviene un comportamento o atto espresso dell’amministrazione in risposta all’istanza. Nel caso concreto, dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha integrato l’istanza e l’amministrazione ha pubblicato la documentazione integrativa ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 152/2006, riaprendo la fase delle consultazioni e delle controdeduzioni. Tale attività ha fatto venir meno l’ingiustificata inerzia inizialmente contestata e ha determinato una situazione nuova, rendendo inutilmente perseguibile una pronuncia sul silenzio originario. Il TAR ha precisato che l’obbligo di provvedere può sussistere anche in presenza di domande incomplete, imponendo alla PA di attivare il soccorso istruttorio; tuttavia, quando il privato integra l’istanza e l’amministrazione si attiva conseguentemente nel procedimento, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio contro il silenzio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto; tale obbligo può sussistere anche in presenza di un’istanza incompleta.
art. 6 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio in presenza di domande incomplete o carenti.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina gli obblighi di pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura VIA; la pubblicazione delle integrazioni comporta la riapertura dei termini per consultazioni e controdeduzioni.
art. 25 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale disposizione relativa al procedimento di valutazione di impatto ambientale e, al comma 2-ter, al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.
art. 27 d.lgs. 152/2006
Disciplina il Provvedimento Unico Ambientale e gli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento ambientale.
art. 31 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 117 c.p.a., la base processuale dell’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il silenzio e consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; l’interesse deve permanere fino alla decisione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio è disposto solo per “casi eccezionali”.
Una richiesta di rinvio fondata genericamente su ragioni di economia processuale non giustifica il differimento della camera di consiglio in assenza di elementi specifici.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione al rilievo d’ufficio della possibile improcedibilità del ricorso.
art. 33 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale disposizione relativa ai diritti di istruttoria VIA, dei quali la ricorrente chiedeva il rimborso parziale.
art. 22 d.lgs. 199/2021
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai termini e alla disciplina del procedimento.
Massime di principio
- Nei giudizi contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve permanere fino alla decisione; l’adozione nelle more di un comportamento o atto espresso dell’amministrazione in risposta all’istanza può determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando, dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, il privato integra la propria istanza e l’amministrazione procede alla pubblicazione della documentazione integrativa, riaprendo i termini per consultazioni e controdeduzioni, viene meno l’inerzia contestata e diviene inutile una pronuncia sull’originario silenzio.
- L’obbligo di provvedere dell’amministrazione può sussistere anche in presenza di un’istanza incompleta o carente; in tal caso l’amministrazione deve attivare, ove necessario, il soccorso istruttorio. Tuttavia, se il privato provvede all’integrazione e la PA si attiva conseguentemente nel procedimento, l’interesse a proseguire il giudizio contro il silenzio può venir meno.
- La richiesta di rinvio della trattazione per generiche ragioni di economia processuale non è sufficiente: il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. presuppone l’esistenza di casi eccezionali adeguatamente giustificati.
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