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Sentenza

Sentenza del 19/06/2017 n. 1558 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’accertamento relativo all’anno 2002, fondato sulle differenze tra le giacenze fisiche di prodotti petroliferi rilevate dalla Guardia di Finanza e quelle risultanti dalla contabilità di magazzino. L’Ufficio aveva presumuto cessioni non fatturate per complessivi euro 218.882,00, di cui euro 114.348,73 relativi a eccedenze fisiche ed euro 104.532,97 relativi ad ammanchi. La società contestava sia l’attendibilità della ricostruzione e delle presunzioni, sia l’imputazione delle eccedenze a ricavi, sostenendo che potessero dipendere da costi, lavorazioni in corso, cali naturali o errori contabili. Contestava inoltre le sanzioni, chiedendo l’applicazione del regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158/2015.

La decisione

Il giudice ha riconosciuto il giudicato interno sull’illegittimità del recupero relativo a euro 114.348,73, poiché l’Agenzia non aveva impugnato tale capo della precedente sentenza. È invece rimasto valido il recupero di euro 104.532,97 relativo agli ammanchi: la società non ha fornito, nelle forme richieste dal d.P.R. n. 441/1997, la prova contraria alla presunzione legale di cessione dei beni mancanti. Le contestazioni generiche sulla metodologia della verifica e il richiamo all’assoluzione penale non sono stati ritenuti sufficienti. L’imponibile è stato quindi fissato in euro 104.532,97 ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Le sanzioni per dichiarazione infedele sono state ridotte dal 100% al 90% della maggiore imposta, applicando il regime più favorevole. Le spese del giudizio di merito e di Cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento induttivo o analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Rileva ai fini dell’accertamento IVA fondato su elementi presuntivi e sulle risultanze della verifica fiscale.

  • Art. 1, d.P.R. n. 441/1997

    Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.

    Introduce una presunzione legale relativa di cessione dei beni non rinvenuti nei luoghi dell’impresa. Il contribuente può superarla soltanto fornendo la prova contraria prevista dalla norma, ad esempio dimostrando l’impiego dei beni nella produzione, la perdita, la distruzione o la consegna a terzi per finalità non traslative.

  • Art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441/1997

    Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino [...] e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto.

    Le differenze inventariali tra contabilità e giacenze fisiche possono fondare la presunzione di operazioni non contabilizzate, anche quando siano astrattamente riconducibili a cali, errori o variazioni di magazzino.

  • Art. 14, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’annotazione nelle scritture ausiliarie di magazzino dei cali e delle altre variazioni quantitative che incidono sulle giacenze.

  • Art. 7, d.lgs. n. 472/1997

    È stato richiamato in relazione alla determinazione delle sanzioni; nel caso concreto è stata comunque applicata la disciplina successiva più favorevole.

  • Art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Stabilisce il principio del favor rei in materia sanzionatoria, imponendo l’applicazione della disciplina più favorevole anche alle violazioni anteriori, quando il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo.

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015

    Ha ridotto la sanzione ordinaria per dichiarazione infedele dal 100% al 90% della maggiore imposta accertata; la riduzione è stata applicata anche al caso pendente.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di uno specifico capo della sentenza determina il giudicato interno: quel capo non può più essere rimesso in discussione nel successivo grado o giudizio di riassunzione.
  • Le differenze tra giacenze fisiche e scritture di magazzino possono fondare una presunzione legale di cessione o acquisto non contabilizzato; non è sufficiente allegare genericamente errori, cali naturali o lavorazioni in corso.
  • Per superare le presunzioni del d.P.R. n. 441/1997 occorre fornire una prova documentale e concreta, coerente con le modalità tassativamente previste dalla normativa, preferibilmente già durante la verifica fiscale.
  • L’assoluzione in sede penale non elimina automaticamente la pretesa tributaria: i procedimenti hanno regole probatorie e finalità diverse, soprattutto quando l’assoluzione dipende dall’insufficienza della prova del dolo.
  • Un verbale di constatazione sottoscritto senza rilievi dal rappresentante dell’impresa rafforza la ricostruzione dell’Amministrazione, rendendo più difficile contestarla successivamente senza prove tecniche e documentali puntuali.
  • Le modifiche sanzionatorie più favorevoli devono essere applicate retroattivamente alle violazioni precedenti, purché la sanzione non sia divenuta definitiva.

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