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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22697/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della società proprietaria di un immobile ricadente nel comprensorio consortile, di un invito al pagamento relativo ai contributi di bonifica per l'anno 2016. In appello la società aveva sostenuto che non bastasse la mera inclusione dei terreni nel piano di classifica o nel perimetro di contribuenza, essendo invece necessario un beneficio specifico e diretto per i fondi; inoltre aveva dedotto che i meri interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche non fossero idonei a fondare il contributo, specie in relazione a un fabbricato industriale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza tributaria, relativa all'anno 2010, avesse escluso la sussistenza di un beneficio diretto per il fondo, e ha anche prospettato nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente su tale eccezione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di contributi consortili, il piano di classifica e ripartizione determina una presunzione iuris tantum di vantaggiosità delle opere di bonifica per i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza, con onere del consorziato di provare il contrario; inoltre, per le opere di difesa idraulica il beneficio è intrinseco e il contributo è dovuto anche per immobili non agricoli. Ha respinto anche il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva comunque individuato la propria ratio decidendi nella sussistenza del beneficio fondiario e, soprattutto, il giudicato invocato, relativo a un diverso anno d'imposta, non era ultrattivamente applicabile trattandosi di elemento variabile da periodo a periodo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per denunciare la violazione di legge relativa all'obbligo contributivo e al giudicato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È richiamato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione apparente.

  • art. 860 c.c.

    È applicato nel senso che l'obbligo di contribuzione ai consorzi di bonifica presuppone il beneficio fondiario derivante dalle opere.

  • r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    È interpretato nel senso che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio devono contribuire alle opere consortili quando i fondi traggono vantaggio dalle opere di bonifica.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per il tema dell'efficacia del giudicato esterno in materia tributaria.

  • artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Sono richiamati a sostegno della censura di omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'adozione del piano di classifica e ripartizione in materia di bonifica integra una presunzione iuris tantum di vantaggiosità delle opere per i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza; spetta al consorziato fornire la prova contraria della non utilità specifica per il proprio fondo.
  • Quando si tratti di opere di difesa idraulica, il beneficio derivante ai fondi può considerarsi intrinseco alle opere stesse e continua a essere specifico, poiché la protezione idraulica accresce di per sé il valore del fondo.
  • L'obbligo di contribuzione ai consorzi di bonifica sussiste anche per immobili a destinazione extragricola, se situati nel comprensorio e avvantaggiati dalle opere consortili.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria può operare solo rispetto a elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non si estende invece a fatti variabili da periodo d'imposta a periodo d'imposta.
  • La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza individua chiaramente la propria ratio decidendi, anche se non affronta espressamente ogni profilo dedotto dalla parte.
  • In presenza di 'doppia conforme' è precluso il riesame in cassazione della valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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