Cassazione Penale, Sentenza n. 8747/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote della società Edan S.r.l. Gatta sostiene che la società e il suo patrimonio siano estranei al reato (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e quindi che non sussistano i presupposti né per la confisca diretta né per la confisca per equivalente dei beni societari; in particolare contesta la legittimità del sequestro della sua partecipazione nella società.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile perché non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame che ha chiarito come l'oggetto del sequestro fosse la quota di partecipazione appartenente personalmente a Gatta (bene nella sua disponibilità), sequestrabile per equivalente. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, determinato in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Il ricorso quindi viene respinto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
E' la norma che individua il reato per cui era indagato Gatta; nel provvedimento serve a contestualizzare l'incriminazione, ma la Corte sottolinea che il sequestro riguarda la quota personale dell'indagato e non il patrimonio societario.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte l'ha applicata per condannare Gatta al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata dalla Corte di legittimità in relazione alla quantificazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; usata per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso e per giustificare il pagamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La quota di partecipazione societaria intestata a un indagato è considerata un bene personale e, se nella disponibilità dell'indagato, può essere sottoposta a sequestro preventivo per equivalente anche se la società stessa non è direttamente coinvolta nel reato.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento di sequestro bisogna confrontarsi specificamente e punto per punto con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o che non affrontano i rilievi del giudice possono portare a declaratoria di inammissibilità.
- La confisca per equivalente richiede che il bene sia nella disponibilità dell'indagato e che vi sia un nesso con i proventi o il profitto del reato; la distinzione tra patrimonio sociale e quota personale è cruciale: il primo non sempre è direttamente aggredibile, la seconda è più facilmente sequestrabile.
- Il ricorrente dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese processuali e, anche in mancanza di dolo o colpa grave, a un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende: occorre valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre ricorsi manifestamente infondati.
- In fase preventiva e cautelare è fondamentale documentare la titolarità e la concreta disponibilità dei beni contestati e fornire argomentazioni giuridiche tese a mostrare l'assenza dei presupposti per confisca diretta o per equivalente.
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