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Ordinanza

Ordinanza n. 1685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202208541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Non ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato, che resta ferma. La decisione definitiva è stata fissata per il 27 ottobre 2026 in camera di consiglio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo diniego del Commissario ad acta sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Bulgaria, adottato dopo l'annullamento giudiziale di un precedente diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (abilitata all'insegnamento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4839/2022, contestando il nuovo diniego adottato dal Commissario ad acta in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Bulgaria. Dal testo emerge che il precedente diniego era stato annullato con giudicato e che, successivamente, il Commissario ad acta ha nuovamente negato il riconoscimento. Sono state prospettate esigenze cautelari, senza che l'ordinanza espliciti ulteriori motivi di illegittimità o di elusione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma 5, cod. proc. amm.

    Norma richiamata nell'ambito del giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non esplicita una distinta applicazione argomentata della disposizione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito

    La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione della controversia, il giudice può adottare la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sollecitamente l'udienza di merito.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta necessariamente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, che può rimanere ferma.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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