Cassazione Penale, Sentenza n. 1163/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla distrazione di 964.000 euro dalla Satana Mare s.r.l., sostenendo vizi di motivazione e violazione di legge: valutazione errata della prova e della natura distrattiva dell'operazione (data certa, produzione documentale successiva, ruolo dei finanziatori non soci), mancata valutazione ex ante della cessione del credito e delle scelte aziendali effettuate in un momento presumibilmente non di decadenza, inesistenza del dolo o sua mancata motivazione e mancata distinzione dei ruoli fra legale rappresentante ed extraneus (padre), errata qualificazione del fatto rispetto alla bancarotta semplice per operazioni imprudenti, vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, e errata applicazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità nonché delle pene accessorie fallimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto che molte doglianze fossero reiterative e generiche, non affrontando compiutamente la motivazione della Corte territoriale (situazione di "doppia conforme"). Ha confermato la valutazione della credibilità del teste Semeraro corroborata da riscontri documentali (apparente falsificazione della firma, movimentazione del conto indicata), il deposito finale della somma a favore di soggetti riconducibili agli imputati e il conseguente depauperamento delle casse sociali; ha ritenuto provato il dolo della distrazione e la partecipazione dell'extraneus quale soggetto consapevole della destinazione diversa delle somme. Ha escluso la riconduzione del fatto alla bancarotta semplice per operazioni imprudenti ritenendo invece la natura fraudolenta dell'operazione. Ha giudicato adeguata la determinazione della pena, ha respinto le censure sulle attenuanti generiche e ha confermato l'aggravante per danno di rilevante gravità commisurata all'entità dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
La Corte ricorda che il vizio dedotto deve consistere in errata interpretazione o applicazione della legge penale, non in semplice critica alla valutazione della prova; lamentele generiche o reiterative sono inammissibili
art. 2639 cod. civ.
Richiamato in uno dei motivi di ricorso in ordine a presunte affermazioni contraddittorie sulla posizione del padre, ma la Corte lo ritiene infondato rispetto alla ricostruzione dei fatti
artt. 216, 217 e 223 legge fallimentare
I ricorrenti chiedevano la riqualificazione in bancarotta semplice (art. 217) per operazioni imprudenti; la Corte precisa che la fattispecie è invece fraudolenta quando l'operazione destinava indebitamente risorse fuori dall'interesse sociale senza prospettive di vantaggio per l'impresa
art. 219 legge fallimentare
L'aggravante del danno di rilevante gravità va valutata con riferimento alla diminuzione patrimoniale complessiva arrecata alla massa attiva destinata al concorso; la Corte ha ritenuto adeguata la quantificazione rispetto alle somme distratte
art. 133 cod. pen.
Richiamato in tema di determinazione della pena: la Corte territoriale ha indicato elementi rilevanti (ammontare della distrazione e intensità del dolo) ritenuti sufficienti per la motivazione della pena
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti per il riconoscimento di attenuanti: la Corte di appello ha ritenuto le argomentazioni vaghe e insufficienti per accordare le attenuanti generiche
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in base a questa norma
Massime di principio
- In presenza di sentenze di merito con "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello che concordano), la Corte di Cassazione limita il sindacato sulla valutazione probatoria: le censure generiche o reiterative sulla motivazione sono spesso dichiarate inammissibili
- La credibilità di un teste può essere confermata quando le sue dichiarazioni trovino riscontro in elementi documentali o in riscontri tecnici (es. firme non conformi, movimentazioni bancarie), rendendo legittima la valutazione di fraudolenza
- L'extraneus è penalmente responsabile di bancarotta fraudolenta se partecipa volontariamente e consapevolmente alla condotta che depaupera il patrimonio sociale, anche se non è amministratore formale; la procura speciale o la gestione diretta dell'operazione possono comprovare questa responsabilità
- La differenza tra bancarotta semplice per operazioni imprudenti e bancarotta fraudolenta sta nell'interesse (o meno) dell'impresa e nella prevedibilità del vantaggio: trasferimenti che sottraggono liquidità a favore di soggetti riconducibili agli amministratori poco prima del fallimento orientano per la fraudolenza
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario proporre motivi specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito; argomentazioni vaghe o riproposizioni del gravame di appello senza puntuali riferimenti risultano inammissibili
- L'aggravante del danno di rilevante gravità va valutata sul decremento complessivo della massa attiva sottratta all'esecuzione concorsuale, non sul singolo credito o rapporto
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