Ordinanza n. 148/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del parere prot. n. 20765-P del 29.08.2024 – successivamente conosciuto - con il quale la Soprintendenza ha espresso parere negativo ex art. 146 del d.lgs. n. 42/04 in ordine all’istanza di condono edilizio ex L. n. 724/94, per la realizzazione di un ampliamento di un locale commerciale sito nel Comune di Ascea – frazione Marina – località Velia – N.C.T. foglio 9, p.lla 411(ex 133), sub 10, realizzato sulla scorta dell’autorizzazione edilizia n. 4/E del 28.03.1991; 2) del preavviso di diniego del 25.07.2024 per quanto di ragione; 3) di ogni altro atto presupposto e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1) del parere contrario della Soprintendenza prot. n. 1355-P del 22.01.2026 in merito alla realizzazione di un ampliamento di un locale commerciale sito nel Comune di Ascea – frazione Marina – località Velia – N.C.T. foglio 9, p.lla 411(ex 133), sub 10, realizzato sulla scorta dell’autorizzazione edilizia n. 4/E del 28.03.1991; 2) di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza ex art. 146 d.lgs. 42/2004 sull’istanza di condono edilizio, nonché preavviso di diniego e successivo parere contrario
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il parere negativo della Soprintendenza del 29 agosto 2024, successivamente conosciuto, relativo all’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. 724/1994 per l’ampliamento di un locale commerciale sito nel Comune di Ascea, nonché il preavviso di diniego e gli atti presupposti e conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo parere contrario della Soprintendenza del 22 gennaio 2026, concernente il medesimo intervento. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, né sono esposte censure puntuali di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisandolo nelle conseguenze ripristinatorie derivanti dagli atti impugnati. Senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure e senza esaminare specificamente il fumus boni iuris, ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato. Ha compensato le spese della fase cautelare e fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base del parere negativo della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica nell’ambito dell’istanza di condono edilizio; l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione sostanziale.
l. 724/1994
È richiamata quale fonte dell’istanza di condono edilizio relativa all’ampliamento del locale commerciale; l’ordinanza non specifica ulteriormente il regime applicato.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della tutela cautelare; il TAR accoglie la domanda in ragione del periculum in mora connesso alle conseguenze ripristinatorie degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sussistenza del periculum in mora può essere ravvisata nelle conseguenze ripristinatorie derivanti dall’atto amministrativo impugnato, tali da giustificare la sospensione dei suoi effetti nelle more della definizione del merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto sulla base di una valutazione favorevole del periculum in mora senza che l’ordinanza debba anticipare l’esame definitivo delle censure di legittimità dedotte.
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