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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14963 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 604/1954 per la piccola proprietà contadina. Il terreno era stato rivenduto entro cinque anni dall'acquisto e, secondo l'Ufficio, il trasferimento era volontario e la società non possedeva i requisiti per essere considerata imprenditore agricolo professionale (IAP). L'Agenzia sosteneva inoltre che la qualifica IAP dell'amministratore non fosse sufficiente e che la CTR avesse valutato in modo insufficiente la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole ai contribuenti. Ha ritenuto che la cessione del fondo non fosse volontaria, poiché derivava dall'esercizio giudiziale del diritto di riscatto agrario da parte di un coltivatore diretto confinante, configurando una causa esterna, oggettiva e non imputabile alla società. Ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini dell'accesso all'agevolazione per una società agricola, che il requisito IAP fosse posseduto dall'amministratore, purché ricorressero anche gli ulteriori requisiti, tra cui l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.600 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 7

    La decadenza dalle agevolazioni colpisce l'acquirente che, prima del termine stabilito, "aliena volontariamente" il bene acquistato.

    La decadenza per rivendita entro il quinquennio non opera quando il trasferimento è determinato da una causa esterna, assoluta, oggettiva e non imputabile al contribuente. L'esercizio giudiziale del riscatto agrario può escludere la volontarietà della cessione.

  • Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 1

    I benefici fiscali possono essere riconosciuti anche alle società agricole quando la qualifica di imprenditore agricolo professionale sussiste in capo al socio o agli amministratori secondo la tipologia societaria e nel rispetto dei requisiti previsti.

    Per una società di capitali, la qualifica IAP può essere apportata dall'amministratore che svolga l'attività nella società e possieda i requisiti professionali, lavorativi, reddituali e previdenziali richiesti. Non è decisivo, da solo, che la società non abbia ottenuto un autonomo riconoscimento formale della qualifica.

  • Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 3

    Le agevolazioni previste per l'imprenditore agricolo professionale possono estendersi alle società agricole, purché il soggetto qualificante possieda i requisiti richiesti dalla legge.

  • Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-ter

    La disposizione riguarda il riconoscimento della qualifica IAP della società; tuttavia, nel caso esaminato, la mancata dimostrazione di un autonomo riconoscimento societario non è stata ritenuta decisiva, poiché l'Ufficio non aveva contestato adeguatamente il possesso dei requisiti IAP e previdenziali in capo agli amministratori.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, codice di procedura civile

    Le censure per violazione di legge e insufficiente motivazione sono state respinte perché la CTR aveva applicato correttamente i principi giuridici e aveva esaminato gli elementi rilevanti del giudizio civile e dei requisiti IAP.

Massime di principio

  • La rivendita di un bene agevolato entro il periodo di mantenimento comporta normalmente la decadenza dai benefici, salvo che il trasferimento sia imposto da una causa esterna, oggettiva e non imputabile al contribuente.
  • Il semplice rischio o la mera possibilità che un terzo eserciti un'azione giudiziaria non basta, di regola, a escludere la volontarietà; è invece rilevante l'effettivo esercizio del diritto di riscatto o un trasferimento coattivo accertato giudizialmente.
  • Quando l'acquirente è una società agricola, la qualifica IAP può derivare dal socio o dall'amministratore, ma devono essere verificati tutti i requisiti sostanziali e formali, inclusa l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola quando richiesta.
  • La perdita successiva della qualifica IAP non determina automaticamente la decadenza se, al momento rilevante, i requisiti per l'agevolazione erano posseduti e risultavano integrati da un altro soggetto qualificante.
  • In caso di contestazione fiscale, è essenziale documentare sia la natura non volontaria del trasferimento sia il possesso, da parte del soggetto qualificante, dei requisiti professionali, lavorativi, reddituali e previdenziali previsti dalla normativa.

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