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Sentenza

Sentenza n. 404/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 23 febbraio 2024 n. 248.

Giustizia amministrativa202501425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 23 febbraio 2024, n. 248, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il TAR, rilevata con ordinanza istruttoria la genericità della procura alle liti, ha assegnato un termine per memorie. Il ricorrente ha sostenuto che la procura dovesse considerarsi speciale perché apposta in calce al ricorso, sebbene contenuta in un atto separato congiunto informaticamente, richiamando l'art. 83, comma 3, c.p.c. La questione decisiva ha riguardato quindi la sussistenza, al momento della proposizione del ricorso, di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40 c.p.a., nonché la possibilità di ritenere applicabile la disciplina civilistica o quella regolamentare sul deposito telematico, e di sanare l'eventuale difetto mediante rinnovazione o rimessione in termini.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura prodotta era priva di qualsiasi riferimento all'autorità giudiziaria adita, alle parti e, soprattutto, alla specifica sentenza di cui veniva chiesta l'ottemperanza; nel giudizio di ottemperanza deve invece indicare puntualmente il numero e l'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione da eseguire. Il Collegio ha escluso l'applicazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c., poiché la disciplina della procura speciale nel processo amministrativo è completa e non presenta lacune colmabili mediante il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a. Ha inoltre escluso che l'art. 8, comma 3, del d.P.C.S. 22 maggio 2020, concernente le modalità tecnico-operative del deposito telematico, possa trasformare una procura generica in procura speciale: la collocazione o il deposito congiunto del file non sostituisce il requisito sostanziale della specifica indicazione della controversia. Il difetto della procura speciale, configurando un'inammissibilità e non una nullità sanabile, non può essere superato mediante rinnovazione, né mediante rimessione in termini per errore scusabile. Quest'ultima è stata negata anche perché non ricorrevano obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La procura "speciale" alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve individuare la controversia; nel giudizio di ottemperanza deve riferirsi puntualmente alla sentenza da eseguire.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno al codice di procedura civile opera solo in presenza di una lacuna della disciplina processuale amministrativa; non consente di applicare l'art. 83, comma 3, c.p.c. quando la disciplina amministrativa della procura è completa.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […] anche se rilasciata su foglio separato […] o su documento informatico separato […] congiunto all'atto cui si riferisce.

    La disposizione civilistica sulla procura apposta in calce o su documento separato non è applicabile al processo amministrativo per supplire alla mancanza di specificità della procura.

  • art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020

    La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica [...] depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.

    La norma disciplina esclusivamente le regole tecnico-operative del deposito telematico e non attribuisce, da sola, carattere speciale a una procura sostanzialmente generica.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non ravvisati nel caso concreto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per consentire alle parti di presentare memorie sulla questione rilevata dal Collegio relativa alla genericità della procura.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza la procura speciale deve indicare specificamente la sentenza da eseguire, con riferimento almeno al numero e all'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata; una procura priva di tali elementi è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Il deposito telematico della procura su documento separato, anche quando le norme tecniche la considerino formalmente apposta in calce al ricorso, non supplisce alla mancanza dell'indicazione della controversia e non trasforma una procura generica in procura speciale.
  • Il rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall'art. 39 c.p.a. non consente di applicare la disciplina civilistica sulla procura quando la materia è compiutamente regolata dal codice del processo amministrativo.
  • Il difetto originario di procura speciale determina inammissibilità e non una nullità sanabile; pertanto non è possibile disporre la rinnovazione della procura ai sensi della disciplina delle nullità processuali.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile per il mancato conferimento di una procura speciale conforme ai requisiti di legge, in assenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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