Cassazione Penale, Sentenza n. 19944/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha sostituito il divieto di soggiorno con la custodia cautelare in carcere. Kuzmin deduceva: (1) carenza di gravi indizi per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (artt. 110 c.p. e art. 12 d.lgs. 286/1998), sostenendo di essere stato indotto in errore da un annuncio sul web e che il contenuto del suo cellulare avrebbe potuto dimostrare la buona fede; (2) difetto dei presupposti per il pericolo di reiterazione, richiamando la propria incensuratezza, la collaborazione (consegna del cellulare) e le condizioni familiari, nonché proponendo misure meno afflittive o misure da eseguire in Polonia; (3) illogicità e sproporzione della sostituzione della misura cautelare detentiva con una misura più grave.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e ha confermato l'esistenza di gravi indizi alla luce degli elementi fattuali (fermo notturno vicino al confine, presenza di una cittadina turca e quattro minori privi di documenti, foto dei trasportati sul cellulare del ricorrente). Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha condiviso il Tribunale del riesame che ha valorizzato il modus operandi (veicolo a noleggio, percorso pianificato via valichi secondari, uso di più autisti, elementii sintomatici di una rete organizzata) e ha ritenuto che tali elementi escludevano l'episodicità della condotta; ha inoltre richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 12, comma 4-bis d.lgs. 286/1998 e motivato il rigetto delle alternative proposte (misure eseguite in Polonia o arresti domiciliari nello Stato di origine). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Indica il concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione dell'indagato al trasporto in concorso con ignoti
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1, 3 e 3-ter lett. b)
Disciplina i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la fattispecie contestata è stata qualificata in base a queste disposizioni con le aggravanti richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4-bis
presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere
Il Tribunale ha invocato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 12, 4-bis, come elemento utile a giustificare la misura di massimo rigore
art. 275 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione che giustifica misure cautelari personali
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione di rigetto
Precedente giurisprudenziale (Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285709–01)
«La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 ... in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive»
La Corte ha richiamato il principio per escludere la possibilità di ripiegare sugli arresti domiciliari come misura disciplinata dalla normativa europea richiamata dal ricorrente
Massime di principio
- I gravi indizi si valutano sulla base degli elementi fattuali concreti raccolti (luogo, ora, circostanze del fermo, dichiarazioni dei trasportati, riscontri sul mezzo o sul cellulare); affermazioni generiche o congetturali del difensore non sono sufficienti a scalfire la valutazione.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere inferita dal modus operandi: uso di veicoli a noleggio, percorsi pianificati via valichi secondari, cambi di autista e compenso economico sono indici che possono far ritenere l'esistenza di una rete e l'assenza di episodicità.
- Per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il legislatore e la giurisprudenza riconoscono una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art.12, comma 4-bis d.lgs. 286/1998); il ricorrente deve fornire prove concrete e specifiche per superare tale presunzione.
- Le misure cautelari da eseguire in altro Stato richiedono condizioni particolari (riconoscimento della decisione straniera, fattibilità pratica); non sono automaticamente sostitutive della custodia in Italia.
- La collaborazione del sospettato e le condizioni personali (incensuratezza, famiglia) sono elementi rilevanti ma non decisivi se confrontati con elementi concreti che indicano organizzazione e ripetizione del reato.
- Le doglianze generiche sulla motivazione o richieste astratte di misure meno afflittive vanno argomentate con proposte concrete e prove che dimostrino l'assenza di rischio di reiterazione.
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