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Sentenza

Sentenza n. 127/2026 - Bari, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Conversano sulle istanze dei ricorrenti ex art 2 L. n.241/1990, aventi ad oggetto la richiesta di riqualificazione urbanistica del loro terreno in seguito a decadenza dei vincoli espropriativi; dell’obbligo del Comune di provvedere mediante l’adozione di una variante con nuova destinazione urbanistica; e la condanna dell’Ente a provvedere entro un congruo termine, con nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co.3 cpa in caso di inottemperanza.

Giustizia amministrativa202500902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sulle istanze di riqualificazione urbanistica di un’area sottoposta a vincoli espropriativi decaduti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto che il loro terreno, in parte ancora nella loro disponibilità, era assoggettato dal PRG a destinazioni pubblicistiche e a vincoli preordinati all’esproprio ormai decaduti per decorso del quinquennio, con conseguente qualificazione dell’area residua come “zona bianca” ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 380/2001. Con più istanze trasmesse nel 2024 hanno chiesto al Comune l’adozione di una variante urbanistica e l’attribuzione di una nuova destinazione, residenziale e omogenea a quella delle aree contigue, senza ricevere risposta. Hanno quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la fissazione di un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai proprietari delle aree confinanti, ritenuti controinteressati, e ha sostenuto nel merito che i vincoli avessero natura conformativa, non espropriativa, sicché non sarebbero decaduti e non sussisterebbe alcun obbligo di risposta. Ha inoltre richiamato l’esigenza di evitare che l’amministrazione fosse costretta a esaminare istanze manifestamente infondate o emulative.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che i proprietari confinanti non erano controinteressati certi in senso sostanziale: la nuova destinazione urbanistica avrebbe potuto arrecare loro un pregiudizio, ma anche un vantaggio, e tale posizione era dunque meramente ipotetica. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha affermato che, in caso di decadenza di un vincolo di piano preordinato all’esproprio, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di attribuire una nuova destinazione urbanistica all’area e che, in caso di inerzia, il privato può agire contro il silenzio. Ha inoltre chiarito che l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso opera anche quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, potendo in tali casi l’amministrazione adottare una motivazione semplificata ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990. Le esigenze organizzative dell’ente non giustificano il silenzio, soprattutto quando sarebbe stata sufficiente una risposta sintetica sulle ragioni dell’eventuale infondatezza della pretesa. Il Comune è stato quindi condannato a provvedere sulle istanze entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non è stato nominato il commissario ad acta, poiché il Comune ha manifestato l’intenzione di collaborare all’esecuzione della decisione. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    L’obbligo di provvedere espressamente sussiste anche per le istanze manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate; in tali casi è sufficiente un provvedimento motivato in forma semplificata.

  • art. 9 d.P.R. n. 380/2001

    L’area interessata dalla decadenza dei vincoli espropriativi è indicata dai ricorrenti come “zona bianca”; la sentenza richiama tale disciplina nel riconoscere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla nuova destinazione urbanistica.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti per la richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza; il commissario non è stato nominato, in ragione della dichiarata collaborazione dell’amministrazione.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    Richiamato per la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 2, comma 9, l. n. 241/1990

    Richiamato per la trasmissione della decisione all’Organismo di valutazione interna dell’amministrazione.

Massime di principio

  • In caso di decadenza di un vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di esaminare la situazione dell’area e di attribuirle una nuova destinazione urbanistica; l’inerzia può essere contestata mediante l’azione avverso il silenzio.
  • L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste anche quando l’istanza del privato sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali ipotesi l’amministrazione può adempiere mediante un provvedimento dalla motivazione semplificata.
  • Le esigenze organizzative e di contenimento delle risorse non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di rispondere a un’istanza procedimentale, quando una risposta sintetica sia sufficiente a esplicitare le ragioni dell’eventuale rigetto.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, i proprietari delle aree confinanti non assumono la qualità di controinteressati quando l’eventuale pregiudizio derivante dalla nuova destinazione urbanistica sia soltanto ipotetico e la modifica possa, alternativamente, recare loro anche un vantaggio.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoBuona fede e correttezza della PATutela del terzo

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