Cassazione Penale, Sentenza n. 22011/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, nonostante l'accordo sulle pene principali non includesse le pene accessorie, ha applicato all'imputato l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità a contrattare con la P.A. per quattro anni. Il ricorso deduceva difetto di correlazione fra la richiesta concordata (che non prevedeva le pene accessorie) e la decisione, nonché vizio di motivazione in ordine alla natura e alla durata delle pene accessorie applicate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie (art. 317-bis c.p.) perché tali pene non risultavano concordate e non erano state motivate specificamente. Ha rinviato il giudizio sul punto al Tribunale di Benevento in diversa composizione per una nuova determinazione delle pene accessorie. Ha inoltre precisato che la parte civile non ha diritto al rimborso delle spese per questo grado, non avendo interesse a contestare il solo profilo sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 317-bis cod. pen.
La Corte rileva che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è stata applicata ai sensi di quest'articolo senza che fosse oggetto dell'accordo di patteggiamento e senza specifica motivazione; pertanto l'applicazione richiede una motivazione specifica quando non concordata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'introduzione della normativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, non esclude la possibilità di impugnare in cassazione la statuizione sulle pene accessorie non concordate per vizio di motivazione, poiché si tratta di un aspetto estraneo all'accordo.
art. 133 cod. pen.
La durata delle pene accessorie (in particolare dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) deve essere determinata in concreto secondo i criteri di questo articolo, e non mediante automatismi.
art. 37 cod. pen.
Non è legittimo determinare la durata dell'interdizione temporanea per mera perequazione automatica ex art. 37; occorre valutazione concreta ex art. 133 c.p.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 1, lett. m)
La Corte richiama le modifiche normative e il loro possibile effetto 'ratione temporis' sulle modalità di determinazione delle pene accessorie, ma sottolinea che comunque la valutazione concreta rimane necessaria.
art. 110, art. 319, art. 319-bis, art. 321, art. 353 comma 2 cod. pen.
Norme sostanziali dei reati ascritti all'imputato e richiamate nella motivazione della sentenza di merito; la decisione di cassazione si concentra però esclusivamente sul profilo relativo alle pene accessorie e alla loro motivazione, non sulla ricostruzione del fatto.
Massime di principio
- Nel patteggiamento "allargato" il giudice non può applicare pene accessorie non concordate senza fornire una motivazione specifica: l'omessa o generica motivazione è motivo valido di cassazione.
- La determinazione della durata delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) va fatta caso per caso secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è ammessa una fissazione automatica tramite meccanismi di perequazione.
- Le statuizioni concernenti profili estranei all'accordo di patteggiamento possono essere impugnate in cassazione per vizio di motivazione anche dopo le modifiche procedurali che hanno codificato il patteggiamento.
- La parte civile non ha interesse a partecipare o a chiedere rimborsi di spese quando il gravame riguarda esclusivamente il profilo sanzionatorio devoluto e non incide sul riconoscimento del danno o sulla responsabilità civile.
- In situazioni analoghe, se il giudice intende applicare una pena accessoria non prevista dall'accordo, è necessario che espliciti le ragioni concrete e i riferimenti ai criteri di quantificazione (art. 133 c.p.); in mancanza, il provvedimento è vulnerabile e verrà rimesso al giudice di merito per nuova valutazione.
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