Sentenza del 28/06/2017 n. 16152 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzabilità, negli anni d'imposta 2003 e 2004, delle perdite fiscali maturate dalla società negli anni 1997 e 1998, oggetto di dichiarazioni per la definizione automatica dei redditi pregressi ai sensi della Legge n. 289 del 2002. La società sosteneva che tali perdite, essendo maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione, potessero essere riportate senza limiti temporali ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del T.U.I.R., poi art. 84, comma 2. L'Agenzia delle Entrate contestava invece il riporto, poiché la società non aveva versato l'importo previsto dall'art. 9, comma 7, della Legge n. 289 del 2002 per rendere fiscalmente utilizzabili le perdite relative agli anni condonati o oggetto di definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. del Piemonte e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che le perdite risultanti dalle dichiarazioni relative agli anni oggetto di condono sono irrilevanti a qualsiasi effetto e non possono essere riportate negli anni successivi, salvo il pagamento dell'importo specificamente previsto dall'art. 9, comma 7, della Legge n. 289 del 2002. La disciplina speciale del condono prevale anche sulla regola generale che consente il riporto illimitato delle perdite maturate nei primi tre esercizi delle imprese di nuova costituzione. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 7
Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.
Le perdite dichiarate per annualità oggetto di condono non possono essere utilizzate negli anni successivi, né rilevano nel calcolo del condono, salvo che il contribuente versi l'importo previsto dalla stessa disposizione per i periodi chiusi in perdita o in pareggio.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 3-bis
La disciplina di definizione prevista per le annualità interessate si inserisce nel regime speciale del condono e non rende automaticamente utilizzabili le perdite fiscali maturate in tali periodi.
Art. 84, comma 2, del T.U.I.R. (in precedenza art. 102, comma 1-bis)
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
La regola generale consente il riporto illimitato delle perdite delle imprese di nuova costituzione, ma tale disciplina è recessiva rispetto alla disciplina speciale del condono prevista dalla Legge n. 289 del 2002.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società.
Decreto-legge n. 143 del 2003, convertito nella Legge n. 212 del 2003
Le modifiche all'art. 9, comma 7, della Legge n. 289 del 2002 hanno inciso sul quantum da versare, senza modificare la regola sostanziale sull'irrilevanza delle perdite non affrancate.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale di condono stabilisce che determinate perdite sono irrilevanti a qualsiasi effetto, tale disciplina prevale sulle regole ordinarie del T.U.I.R. relative al riporto delle perdite.
- Il fatto che le perdite siano maturate nei primi tre esercizi di una società, e siano quindi normalmente riportabili senza limiti temporali, non consente di utilizzarle se la disciplina speciale del condono ne ha escluso l'efficacia fiscale.
- L'adesione a una procedura di condono non rende automaticamente definitive né liberamente deducibili le perdite pregresse: occorre rispettare anche gli eventuali versamenti specificamente richiesti dalla legge.
- Per utilizzare perdite riferite ad annualità interessate da un condono, è necessario verificare puntualmente se sia stato effettuato il pagamento previsto dalla normativa; in mancanza, tali perdite non possono essere portate in diminuzione dei redditi degli anni successivi.
- In caso di contrasto tra una norma generale e una disciplina speciale successiva relativa a una procedura agevolativa, prevale normalmente la disciplina speciale, salvo un'esplicita deroga normativa.
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