Sentenza n. 10799/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione intimata in ordine alla richiesta inviata via pec e ricevuta dalla Prefettura in data 16 settembre 2025 per: 1) la fissazione appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; 2) il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi della circolare Min. Interno 20 agosto 2007; 3) l’accertamento dell'indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro già proponente il nulla osta e conseguente adozione del provvedimento necessario per permettere al cittadino straniero già entrato in Italia il rilascio del titolo di soggiorno, nonchè per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, e per la condanna della Prefettura di Roma a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e di rilascio dell'autorizzazione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 117 e 31, comma 2, c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma su un'istanza ricevuta il 16 settembre 2025, volta alla fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, al rilascio dell'autorizzazione necessaria per chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione e all'adozione degli atti conseguenti all'indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta. Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha eccepito l'improcedibilità, deducendo l'intervenuta adozione, il 4 giugno 2026, di un provvedimento di revoca del nulla osta, notificato al ricorrente nella stessa data.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione dell'amministrazione e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L'adozione e la notificazione del provvedimento di revoca del nulla osta hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'originario silenzio-inadempimento, poiché l'amministrazione ha comunque adottato un provvedimento sulla vicenda oggetto dell'istanza. Le spese di lite sono state compensate. Il TAR ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, euro 903,25, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la pronuncia in rito; non sono state liquidate le fasi istruttoria e cautelare collegiale, non svoltesi o non specificamente richieste.
Norme richiamate
artt. 31, comma 2, e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio-inadempimento; nel caso concreto, l'adozione del provvedimento amministrativo durante il giudizio ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul silenzio.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Costituisce il riferimento normativo per la richiesta di autorizzazione all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, oggetto dell'istanza amministrativa.
art. 82 d.P.R. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette al giudice la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto dei valori medi e dell'impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Prevede, per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore.
art. 4 D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022
Consente di determinare il compenso in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva e dell'affare, con applicazione delle riduzioni pertinenti, compresa quella per la pronuncia in rito.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione e la notificazione, nel corso del processo, di un provvedimento espresso sulla vicenda amministrativa oggetto dell'istanza fanno venir meno l'interesse alla decisione sull'inerzia e comportano la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso non equivale necessariamente all'accoglimento della pretesa sostanziale del ricorrente: determina l'improcedibilità dell'azione sul silenzio, restando eventualmente impugnabile il nuovo provvedimento con gli strumenti propri.
- Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso del difensore deve considerare l'attività effettivamente svolta e le fasi processuali concretamente espletate, con esclusione delle fasi non svolte o non specificamente documentate; ai compensi si applicano le riduzioni previste dalla normativa vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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