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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui veniva pubblicata la selezione degli ammessi all'ottenimento del nulla osta al trasferimento/passaggio per anni di corso successivi al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (LM-42) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l'anno accademico 2025/2026 nella parte in cui non ammette il ricorrente alla valutazione dell'istanza di trasferimento; - del verbale n. 1 della procedura nella parte in cui dichiara la non ammissibilità dell'istanza del ricorrente per “mancanza del piano di studio del corso di laurea di provenienza”; - nonché del bando di concorso di cui all'avviso approvato con D.D. n. 69 del 9 luglio 2025 (prot. n. 3670) nella parte in cui (art. 3) prevede che la mancata allegazione alla domanda della documentazione ivi indicata, tra cui anche il “piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato” sia posta “a pena di mancata valutazione”; nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale. 2) Quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della nota PEC prot. n. 6483 del 25 novembre 2025, depositata in giudizio in data 28 novembre 2025 e della Relazione della Commissione giudicatrice ivi richiamata; - dei criteri utilizzati dalla Commissione, menzionati nella nota sopracitata; - ove occorra, del Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella parte in cui (art. 3) prevede che la mancata allegazione alla domanda della documentazione ivi indicata, tra cui anche il “piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato” sia posta “a pena di mancata valutazione” (doc.23); - nonché del bando di concorso di cui all’avviso approvato con D.D. n. 69 del 9 luglio 2025 (prot. n. 3670) nella parte in cui (art. 3) prevede che la mancata allegazione alla domanda della documentazione ivi indicata, tra cui anche il “piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato” sia posta “a pena di mancata valutazione” (doc.3) e nella parte in cui prevede che “Nei CFU complessivi, necessari per l’iscrizione al III anno, devono essere compresi quelli relativi alle discipline di: Fisiologia veterinaria I e II, Microbiologia ed Immunologia veterinaria, Patologia generale e fisiopatologia veterinaria”(doc. 3).

Giustizia amministrativa202501791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla valutazione dell'istanza di trasferimento al terzo anno di Medicina veterinaria, con successiva valutazione limitata agli esami di un solo corso di laurea per asserita mancanza del piano di studi dell'altro corso di provenienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui erano pubblicati gli ammessi al nulla osta per il trasferimento a un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nella parte in cui non era ammesso alla valutazione della propria istanza. Ha impugnato anche il verbale della commissione che aveva dichiarato non ammissibile l'istanza per mancanza del piano di studi del corso di laurea di provenienza, nonché la clausola del bando che prevedeva, a pena di mancata valutazione, l'allegazione del piano degli studi complessivo del corso frequentato. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota della commissione e la relazione richiamata, i criteri valutativi utilizzati e, ove occorrente, le corrispondenti disposizioni del regolamento e del bando, comprese quelle relative ai CFU necessari per l'iscrizione al terzo anno. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della mancata valutazione integrale della documentazione prodotta, sostenendo di avere allegato i piani di studio e i programmi dettagliati degli esami sostenuti sia nel corso di laurea in Tutela e benessere animale presso l'Università di Teramo sia nel corso di laurea in Biotecnologie, al quale risultava iscritto presso la stessa università.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un danno grave e irreparabile perché il provvedimento impediva al ricorrente di partecipare alle lezioni e alle altre attività didattiche del terzo anno, che egli già frequentava in forza di una precedente misura cautelare presidenziale. Ha inoltre rilevato che vi erano posti disponibili, sicché l'ammissione con riserva non pregiudicava la posizione di teorici controinteressati. Quanto al fumus boni iuris, dagli atti risultava che il ricorrente aveva allegato la documentazione richiesta dall'avviso, inclusi il piano di studi e i programmi didattici dettagliati delle attività formative sostenute nei due corsi di laurea. La commissione, pur riconoscendo la presenza del piano didattico relativo al corso in Tutela e benessere animale, aveva ritenuto mancante la documentazione relativa a Biotecnologie e aveva quindi valutato soltanto i CFU del primo corso, concludendo per il mancato raggiungimento della soglia di 20 CFU del secondo anno. Il Collegio ha ritenuto non chiaro a quale documentazione la commissione facesse riferimento, considerato quanto già prodotto, e ha disposto un incombente istruttorio: il ricorrente dovrà depositare entro trenta giorni un'attestazione dell'Università di Teramo relativa al piano di studi personalizzato del corso di Biotecnologie, agli esami sostenuti e ai relativi programmi. È stata disposta l'ammissione con riserva al terzo anno, con accesso alle attività e alle strumentazioni didattiche, ai laboratori, al sistema informatico e agli esami. La trattazione di merito è stata fissata al 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta sulla base della sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.

  • art. 3 del bando approvato con D.D. n. 69 del 9 luglio 2025

    la mancata allegazione alla domanda della documentazione ivi indicata, tra cui anche il “piano degli studi complessivo del Corso di laurea frequentato” sia posta “a pena di mancata valutazione”

    La disposizione è stata applicata dalla commissione per escludere o limitare la valutazione dell'istanza; il TAR ha ravvisato in sede cautelare una non chiara corrispondenza tra la documentazione richiesta e quella effettivamente prodotta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il danno grave e irreparabile può ravvisarsi quando l'esclusione da una procedura di trasferimento universitario impedisca la frequenza immediata di lezioni e attività didattiche, soprattutto se l'interessato le stia già frequentando in forza di una precedente misura giudiziale.
  • La disponibilità di posti nel corso di studi rileva nel bilanciamento cautelare degli interessi e può escludere un pregiudizio concreto a carico di controinteressati derivante dall'ammissione con riserva.
  • Quando l'amministrazione esclude o limita la valutazione di una domanda per asserita carenza documentale, deve individuare con chiarezza quale documento manchi e verificare in modo coerente la documentazione effettivamente prodotta dall'interessato.
  • L'ammissione con riserva a una procedura o a un corso universitario può essere accompagnata da un incombente istruttorio volto ad acquisire dall'istituzione di provenienza la documentazione necessaria per verificare il possesso dei requisiti e valutare integralmente i crediti formativi.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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