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Sentenza

Sentenza n. 4816/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202512057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza diretta ad ottenere la convocazione necessaria per avviare il procedimento di rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l’11 novembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnatasi a fronteggiare l’elevato numero di istanze in tempi ritenuti ragionevoli. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto perché l’Amministrazione ha successivamente attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento amministrativo richiesto può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa azionata nel corso del giudizio sul silenzio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anziché impartire un ordine di provvedere sul procedimento ormai attivato.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell’istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento dell’Amministrazione, che abbia provveduto entro tempi ritenuti ragionevoli anche in presenza di un elevato numero di istanze; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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