Ordinanza n. 89/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ⁃ del provvedimento Prot. nr. 7254/2025 del 17 luglio 2025 del Comune di Castro - Settore IV - Paesaggio, Commercio e Patrimonio; ⁃ del verbale del C.L.P. dell'Unione dei Comuni Terre a Levante n. 26 del 30 aprile 2025; ⁃ di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza procedere alla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 9 giugno 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Atto impugnato: provvedimento comunale in materia paesaggistica, unitamente al verbale del Comitato Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni Terre a Levante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Castro del 17 luglio 2025 e il verbale del Comitato Locale per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni Terre a Levante del 30 aprile 2025, nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di ricorso né le censure di legittimità dedotte.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una misura interinale di sospensione, attraverso la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito quando la sollecita definizione del giudizio sia sufficiente a proteggere la posizione del ricorrente.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può ritenere non necessaria la sospensione cautelare dell’atto impugnato quando le esigenze del ricorrente risultino adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, quando la rapidità della decisione finale sia sufficiente a evitare un pregiudizio cautelare.
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