Cassazione Civile, Ordinanza n. 33854/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, confermando un avviso di accertamento per il 2013. L’Ufficio aveva contestato, tra l’altro, l’indebita detrazione IVA derivante dall’acquisizione di un credito d’imposta da altra società e l’indebita deduzione, ai fini IRES e IRAP, nonché la detrazione IVA, di costi per l’acquisto di generi alimentari ritenuti non inerenti all’attività di pulizia svolta. Con l’unico motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che i costi per generi alimentari erano stati regolarmente fatturati e risultavano afferenti all’attività, poiché la società aveva emesso fatture anche per servizi di breakfast e colazioni verso alcune strutture alberghiere. La Corte ha rilevato che il motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, già risolto dal giudice di merito nel senso della non prova dell’inerenza dei costi rispetto all’attività di servizi di pulizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non investisse un errore di diritto, ma contestasse la valutazione di merito compiuta dalla CTR sulla mancata dimostrazione dell’inerenza dei costi per generi alimentari all’attività imprenditoriale svolta. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione del merito; se il motivo mira alla rivalutazione dei fatti è inammissibile.
art. 109 TUIR
L’inerenza dei costi va valutata in relazione all’attività d’impresa; la prova dell’esistenza, natura e concreta destinazione del costo grava sul contribuente.
art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte richiama la distinzione tra il principio di inerenza dei costi deducibili, desunto dalla nozione di reddito d’impresa, e il diverso principio di correlazione tra costi e ricavi.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, il principio di inerenza richiede che il costo sia riferibile all’esercizio dell’attività imprenditoriale e non a una sfera estranea, senza che rilevi un giudizio di utilità o congruità economica della spesa.
- Ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione IVA, la sola contabilizzazione o la regolare fatturazione non sono sufficienti: il contribuente deve provare l’esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all’attività d’impresa.
- Quando la censura formalmente deduce violazione di legge ma in sostanza sollecita una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito, il ricorso per cassazione è inammissibile.
- Il giudizio di inerenza ha natura qualitativa e non quantitativa: la congruità della spesa non è il parametro decisivo, essendo decisiva la riconducibilità del costo all’attività imprenditoriale.
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