Cassazione Penale, Sentenza n. 5587/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la disciplina della continuazione fra reati giudicati separatamente. Il difensore ha contestato l'errata individuazione e quantificazione della pena "base" da cui partire per la continuazione: il GIP avrebbe considerato come pena base una misura pari a anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa anziché la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa indicata dalla sentenza ritenuta come fenomeno di maggiore gravità; dedotte violazioni di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione ai sensi degli artt. 606 lett. b) ed e) e 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Emilia - Ufficio GIP per nuovo esame, in diversa persona fisica. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione deve prendere come "pena base" quella concretamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato più grave (senza modificarne la specie o misura) e deve scorporare reati già unificati per individuare il reato più grave e poi aggiungere autonomi aumenti per i reati satellite; poiché l'ordinanza non ha applicato correttamente tali principi, è stata annullata e disposta la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivazione del vizio di cassazione per "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale" rispetto alla disciplina sulla continuazione e quantificazione della pena.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle modalità di applicazione della continuazione in sede esecutiva: il giudice deve attenersi ai limiti e alle modalità prescritti dalla norma per la rideterminazione della pena.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Invocata per vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) nella quantificazione della pena.
Cass. Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Rv. 260903
Cass. Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Rv. 260903
Principio che il giudice dell'esecuzione è vincolato a prendere come riferimento la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato più grave e non può modificarne la specie o la misura.
Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845
Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845
Principio secondo cui, nella rideterminazione della pena per continuazione tra reati giudicati separatamente (e già unificati per più violazioni), il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati riuniti, individuare quello più grave e solo dopo operare aumenti autonomi per i reati satellite.
Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Rv. 259030
Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Rv. 259030
Giurisprudenza conforme che conferma i limiti all'intervento del giudice dell'esecuzione nella rimodulazione delle pene determinate in sede di cognizione.
Corte Costituzionale, sentenza 25/11/2021, n. 7/2022
Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2021, n. 7/2022
Richiamata in relazione all'obbligo di riassegnare il nuovo giudizio a diverso magistrato in sede di rinvio per assicurare indipendenza e imparzialità nella nuova valutazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve prendere come "pena base" per la continuazione la pena effettivamente e concretamente inflitta dal giudice della cognizione per il reato ritenuto più grave; non può modificarne la specie o la misura in senso peggiorativo o migliorativo.
- Se le sentenze a base della continuazione comprendono reati già unificati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tali reati, individuare il reato più grave tra quelli scorporati e poi aggiungere autonomi aumenti per i reati satellite.
- La quantificazione della pena deve essere motivata in modo chiaro e non contraddittorio: carenza o illogicità della motivazione sulla scelta della pena base o sull'ammontare degli aumenti di continuazione espone l'ordinanza a cassazione e annullamento.
- In caso di rinvio per nuovo giudizio, per garantire terzietà è necessario che il riesame sia svolto da diverso magistrato, in applicazione della giurisprudenza costituzionale.
- Le censure rilevanti in cassazione sono tipicamente mosse ai sensi degli artt. 606 lett. b) ed e) e dell'art. 671 c.p.p.; il ricorso ha buone probabilità di accoglimento se si dimostra che il giudice dell'esecuzione ha alterato la pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione o ha omesso il corretto scorporo dei reati.
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