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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9391/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di falsità ideologica (art. 481 cod. pen.), sostenendo che la dichiarazione di conformità rilasciata fosse da inquadrare nella violazione amministrativa prevista dagli artt. 7 e 15 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (illecito amministrativo), norma speciale rispetto alla fattispecie penale, e denunciando omessa motivazione della Corte d'appello su tale punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la condotta contestata (rilascio di una dichiarazione di conformità contenente una falsità ideologica: impianto con collettori non collegati e privo di centralina pur attestando la conformità) rientri nella fattispecie penale dell'art. 481 cod. pen. e non sia sovrapponibile alla violazione amministrativa prevista dagli artt. 7 e 15 del D.M. n. 37/2008. Il Collegio ha spiegato che il decreto ministeriale disciplina l'obbligo e il contenuto della dichiarazione e commina sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi formali/tecnici, ma non contempla la fattispecie della falsità ideologica nel certificato; pertanto non opera il principio di specialità. La Corte ha richiamato l'art. 9 della legge n. 689/1981 e la giurisprudenza di legittimità sulle modalità di confronto tra fattispecie astratte; ha confermato che il confronto deve riguardare le tipologie astratte e che, qui, non sussiste identità degli elementi tipici. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma penale sulla falsità ideologica della dichiarazione di conformità, perché l'attestazione era falsa nella rappresentazione dei fatti (ideologica) e tale condotta non è disciplinata come falsità dal D.M. n. 37/2008

  • artt. 7 e 15 D.M. 22/01/2008 n. 37

    L'art. 7 detta l'obbligo e il contenuto della dichiarazione di conformità; l'art. 15 prevede un sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni di tali obblighi. Tuttavia la norma amministrativa non contempla la fattispecie della falsità ideologica attestata nella dichiarazione

  • art. 9 legge 24/11/1981 n. 689

    Stabilisce che in caso di concorso tra norme penali e amministrative si deve applicare la disposizione speciale; la Corte ha richiamato tale principio e la necessità di confrontare le fattispecie astratte per verificare l'esistenza di specialità

  • art. 15 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della giurisprudenza sulla necessità di raffronto tra fattispecie astratte (principio applicabile anche nella valutazione del concorso apparente tra norme)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che prevede la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Quando una dichiarazione formale o certificazione è falsa nella rappresentazione dei fatti (falsità ideologica), la fattispecie può integrare il reato previsto dall'art. 481 c.p. anche se esiste una disciplina amministrativa sulla stessa dichiarazione: occorre verificare la sovrapponibilità tra le fattispecie astratte, non la coincidenza del fatto concreto.
  • Il richiamo alla norma amministrativa speciale (es. D.M. n. 37/2008) non è automaticamente idoneo ad escludere la rilevanza penale: se la norma amministrativa non contempla espressamente la falsità ideologica o la tutela del bene giuridico protetto dal reato penale, può rimanere applicabile la fattispecie penale.
  • Per stabilire se opera il principio di specialità (art. 9 l. 689/1981) occorre confrontare gli elementi tipici astratti delle norme concorrenti; se mancano elementi coincidenti o se il bene giuridico protetto è diverso, prevale la disciplina penale.
  • In fase difensiva, per contrastare una contestazione penale basata su una certificazione falsa, è utile dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo (intento) alla falsità, la corrispondenza oggettiva della certificazione ai fatti, oppure che la violazione rientri esclusivamente in profili tecnici/amministrativi rimediabili con sanzioni amministrative.
  • In situazioni analoghe, valutare tempestivamente la regolarizzazione amministrativa, la collaborazione con le autorità tecniche e la raccolta di documentazione tecnica che dimostri la non corrispondenza tra dichiarazione e volontà dolosa, poiché questi elementi sono rilevanti per distinguere responsabilità amministrativa da responsabilità penale.

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