Ordinanza n. 10448/2026 - Roma, Sezione 3B
per la piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale Civile di Roma n. 5689/24 nel giudizio NRG 8569/21 e, così facendo, disporre la materiale liquidazione in favore dell’istante della somma di euro 73.537,43, oltre interessi. Qualora occorra, voglia l’ecc.mo T.A.R. nominare un Commissario ad Acta che provveda a dare esecuzione al decreto di cui sopra nei confronti della Pubblica Amministrazione resistente. Si chiede, altresì, la condanna al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, da distrarsi in favore della DelMonteLaw S.p.a. –sta-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione di un giudicato civile relativo alla liquidazione di euro 73.537,43 oltre interessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo la piena esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 5689/2024, con la materiale liquidazione della somma dovuta, oltre interessi, e, ove necessario, la nomina di un Commissario ad acta. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre chiesto la revoca del Commissario ad acta già nominato. Il TAR ha esaminato tale istanza alla luce delle molteplici relazioni commissariali, inclusa quella del 14 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di revoca del Commissario ad acta, ritenendo insussistenti i presupposti per la revoca. Il Commissario è stato comunque sollecitato ad accertare l'avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il Collegio ha ricordato che il Commissario ad acta, quale longa manus del giudice, può sostituirsi anche ad altre amministrazioni, inclusa la Ragioneria Territoriale dello Stato, e può sollecitare l'invio degli atti alla Corte dei conti e all'OIV per l'accertamento di eventuali responsabilità dei funzionari pubblici, anche ai fini della performance. L'ordinanza non definisce la pretesa sostanziale di pagamento né dispone espressamente la liquidazione della somma richiesta.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
condanna al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore
La norma è richiamata dal ricorrente per la richiesta di condanna alle spese, ma l'ordinanza non decide espressamente tale domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la revoca del Commissario ad acta non può essere disposta quando, sulla base delle relazioni acquisite, non risultino insussistenti i presupposti del suo incarico.
- Il Commissario ad acta opera quale longa manus del giudice dell'ottemperanza e può sostituirsi all'amministrazione inadempiente, anche quando l'attività esecutiva richieda il coinvolgimento di altre amministrazioni, quale la Ragioneria Territoriale dello Stato.
- Nell'esercizio delle proprie funzioni esecutive, il Commissario ad acta può sollecitare l'invio degli atti alla Corte dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione per l'accertamento di eventuali responsabilità di funzionari pubblici, anche ai fini della valutazione della performance.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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