Cassazione Penale, Ordinanza n. 25844/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma il diniego del riconoscimento della continuazione pronunciato dal Tribunale di Udine.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Udine che aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati già definiti con due sentenze irrevocabili. La difesa sosteneva, in sostanza, che i fatti dovessero essere unificati sotto il medesimo disegno criminoso. Il Tribunale aveva escluso la continuazione rilevando la non omogeneità delle condotte: i reati delle due vicende erano diversi per luogo di commissione, persone offese, modalità esecutive; in un caso erano stati commessi in concorso con altro soggetto all'esterno di un pubblico locale e con travisamento di almeno uno dei correi, nell'altro caso con condotta monosoggettiva ai danni di una persona offesa con disabilità incontrata casualmente in zona centrale di Udine. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse tali argomenti e che la reiterazione delle condotte non fosse di per sé indice di un programma criminoso unitario.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma che consente, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili, ma solo se risulti un medesimo disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
richiamabile quale base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione postula la verificata sussistenza di una preordinazione unitaria tra i reati: non è sufficiente la mera reiterazione di condotte illecite nel tempo.
- La valutazione della continuazione può essere negata quando le condotte presentino significative differenze quanto a luogo, persone offese, modalità esecutive e contesto fattuale, tali da escludere un disegno criminoso comune.
- La semplice serialità dei reati non equivale a medesimo disegno criminoso, poiché può esprimere, al più, elementi riconducibili a recidiva, abitualità o professionalità nel reato, concetti distinti dalla continuazione.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego della continuazione è inammissibile se non scalfisce in modo concreto la motivazione del giudice di merito sulla diversità strutturale delle condotte e sull'assenza di un programma criminoso unitario.
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