Sentenza del 18/01/2019 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Associazioni non riconosciute: la responsabilità dell'amministratore per i debiti fiscali scatta nel caso di esercizio effettivo dell'attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso contro le cartelle di pagamento relative ai tributi degli anni d'imposta 1991, 1992 e 1993. Secondo l'Ufficio, il giudice aveva erroneamente escluso la responsabilità personale del R. sulla base della sentenza penale e aveva applicato in modo errato l'art. 38 c.c. L'Amministrazione sosteneva che il R., in quanto legale rappresentante dell'associazione sportiva, dovesse rispondere dei debiti e degli illeciti fiscali dell'associazione.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al R. Il Collegio ha ritenuto che la mera titolarità formale della carica di rappresentante legale non fosse sufficiente a fondare la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. L'Ufficio non aveva dimostrato che il R. avesse effettivamente gestito l'associazione, svolto attività negoziale o creato rapporti obbligatori con i terzi. Dalla ricostruzione dei fatti risultava invece che la gestione contabile, amministrativa e commerciale fosse stata demandata a un'altra persona, indicata come P. Nulla è stato liquidato per le spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente.
Norme richiamate
Art. 38 del Codice civile
La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e terzi.
La responsabilità personale del rappresentante di un'associazione non riconosciuta richiede la prova di una concreta attività negoziale o gestoria svolta per conto dell'associazione. La sola nomina formale a presidente o legale rappresentante non è sufficiente.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 19486/2009
La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e terzi.
La Cassazione esclude una responsabilità automatica derivante dalla carica ricoperta e richiede l'accertamento dell'effettivo comportamento negoziale del soggetto.
Sentenze della Corte di Cassazione nn. 2471/2000, 26290/2007 e 25748/2008
I precedenti sono richiamati a sostegno della necessità di individuare concretamente il soggetto che abbia esercitato le funzioni gestorie e amministrative, anche come amministratore di fatto, senza attribuire responsabilità sulla base della sola investitura formale.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, il presidente o rappresentante legale non risponde automaticamente dei debiti fiscali o delle obbligazioni dell'ente solo perché formalmente titolare della carica.
- Per affermare la responsabilità personale ai sensi dell'art. 38 c.c. occorre dimostrare che il soggetto abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, sottoscrivendo contratti, assumendo obbligazioni o gestendo rapporti con terzi.
- In presenza di un'attività commerciale svolta di fatto da un'associazione sportiva dilettantistica, la responsabilità può essere ricondotta al soggetto che abbia effettivamente amministrato e gestito i rapporti commerciali, anche se non era il rappresentante formale.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori specifici sull'effettiva gestione dell'associazione da parte del soggetto cui intende imputare la responsabilità; la sola carica statutaria non basta.
- La distinzione tra rappresentante formale e amministratore di fatto è decisiva: chi si limita a ricoprire nominalmente la carica, lasciando la gestione ad altri, può contestare la propria responsabilità personale se tale estraneità è adeguatamente provata.
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