Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/01/2019 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Associazioni non riconosciute: la responsabilità dell'amministratore per i debiti fiscali scatta nel caso di esercizio effettivo dell'attività

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso contro le cartelle di pagamento relative ai tributi degli anni d'imposta 1991, 1992 e 1993. Secondo l'Ufficio, il giudice aveva erroneamente escluso la responsabilità personale del R. sulla base della sentenza penale e aveva applicato in modo errato l'art. 38 c.c. L'Amministrazione sosteneva che il R., in quanto legale rappresentante dell'associazione sportiva, dovesse rispondere dei debiti e degli illeciti fiscali dell'associazione.

La decisione

La Commissione Tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al R. Il Collegio ha ritenuto che la mera titolarità formale della carica di rappresentante legale non fosse sufficiente a fondare la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. L'Ufficio non aveva dimostrato che il R. avesse effettivamente gestito l'associazione, svolto attività negoziale o creato rapporti obbligatori con i terzi. Dalla ricostruzione dei fatti risultava invece che la gestione contabile, amministrativa e commerciale fosse stata demandata a un'altra persona, indicata come P. Nulla è stato liquidato per le spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente.

Norme richiamate

  • Art. 38 del Codice civile

    La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e terzi.

    La responsabilità personale del rappresentante di un'associazione non riconosciuta richiede la prova di una concreta attività negoziale o gestoria svolta per conto dell'associazione. La sola nomina formale a presidente o legale rappresentante non è sufficiente.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 19486/2009

    La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e terzi.

    La Cassazione esclude una responsabilità automatica derivante dalla carica ricoperta e richiede l'accertamento dell'effettivo comportamento negoziale del soggetto.

  • Sentenze della Corte di Cassazione nn. 2471/2000, 26290/2007 e 25748/2008

    I precedenti sono richiamati a sostegno della necessità di individuare concretamente il soggetto che abbia esercitato le funzioni gestorie e amministrative, anche come amministratore di fatto, senza attribuire responsabilità sulla base della sola investitura formale.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, il presidente o rappresentante legale non risponde automaticamente dei debiti fiscali o delle obbligazioni dell'ente solo perché formalmente titolare della carica.
  • Per affermare la responsabilità personale ai sensi dell'art. 38 c.c. occorre dimostrare che il soggetto abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, sottoscrivendo contratti, assumendo obbligazioni o gestendo rapporti con terzi.
  • In presenza di un'attività commerciale svolta di fatto da un'associazione sportiva dilettantistica, la responsabilità può essere ricondotta al soggetto che abbia effettivamente amministrato e gestito i rapporti commerciali, anche se non era il rappresentante formale.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori specifici sull'effettiva gestione dell'associazione da parte del soggetto cui intende imputare la responsabilità; la sola carica statutaria non basta.
  • La distinzione tra rappresentante formale e amministratore di fatto è decisiva: chi si limita a ricoprire nominalmente la carica, lasciando la gestione ad altri, può contestare la propria responsabilità personale se tale estraneità è adeguatamente provata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.