Cassazione Civile, Ordinanza n. 28783/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché, preso atto dell'istanza depositata dalla società contribuente e della documentazione allegata, ha rilevato la sussistenza delle condizioni per dichiarare estinto il processo. Le spese del giudizio sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES relativa all'anno 2004. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società contribuente, dichiarando illegittimo l'atto impositivo limitatamente al recupero fiscale riguardante sopravvenienze attive derivanti dalla cessione di un contratto di leasing. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, mentre la società ha resistito con controricorso. Prima della decisione sul merito, la società ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018
istanza datata 4 giugno 2019
La presentazione dell'istanza, unitamente alla documentazione allegata, è stata ritenuta idonea a far dichiarare l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la parte interessata deposita un'istanza fondata su una norma di definizione/sospensione del contenzioso tributario e dalla documentazione emergono i relativi presupposti, la Corte può dichiarare estinto il processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto di una sopravvenienza processuale riconducibile alla disciplina speciale richiamata dalla parte, il giudice non si pronuncia sul merito della lite e regola le spese ponendole a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
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